Sentenza del 21/11/2016 n. 8834 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Notifica della cartella direttamente dal Concessionario della Riscossione - Nullità della cartella - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale fosse nulla perché notificata direttamente dal Concessionario della Riscossione, senza l'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore. Contestava quindi il perfezionamento della notifica e la sufficienza degli adempimenti compiuti dall'operatore postale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella può essere notificata direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, il perfezionamento della notifica richiede la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma della persona legittimata alla ricezione sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità da parte dell'ufficiale postale. La notifica, pertanto, non è nulla per il solo fatto di essere stata eseguita direttamente dal Concessionario.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente al Concessionario della Riscossione di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario.
Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
Per la notifica eseguita tramite raccomandata, è sufficiente la consegna del plico presso il domicilio del destinatario e la sottoscrizione della persona legittimata alla ricezione sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento; non sono richiesti ulteriori adempimenti.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale non è nulla soltanto perché effettuata direttamente dal Concessionario della Riscossione.
- La raccomandata con avviso di ricevimento può costituire modalità valida di notificazione, purché la consegna sia avvenuta al domicilio del destinatario e risulti la firma della persona legittimata a ricevere il plico.
- In caso di contestazione, occorre verificare concretamente la documentazione postale, inclusi l'avviso di ricevimento, il registro di consegna e l'identità o la legittimazione del soggetto che ha ricevuto la raccomandata.
- Le contestazioni basate esclusivamente sull'assenza di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore sono, in linea generale, infondate quando la legge consente la notifica diretta tramite raccomandata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 111 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 765 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 21 nov 2016Sentenza del 21/11/2016 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →