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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.C. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a propri beni mobili registrati, sostenendo: da un lato, che il ricorso non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione tempestiva delle cartelle di pagamento; dall’altro, che il fermo fosse illegittimo perché il patrimonio della società debitrice non era stato previamente escusso, in violazione dell’art. 2304 c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate anche alla contribuente e non erano state impugnate entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; pertanto erano divenute definitive e il preavviso di fermo poteva essere contestato soltanto per vizi propri. Inoltre, il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c. opera nella fase esecutiva e non impedisce al creditore di ottenere o far valere un titolo nei confronti del socio. Il preavviso di fermo, essendo funzionale a informare il debitore e non costituendo di per sé un atto dell’espropriazione forzata, poteva quindi essere notificato anche prima dell’infruttuosa escussione dei beni sociali. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i resistenti non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Le cartelle di pagamento devono essere impugnate entro 60 giorni dalla notificazione. Se non vengono contestate tempestivamente, diventano irretrattabili e gli atti successivi, come il preavviso di fermo, possono essere impugnati soltanto per vizi propri.

  • Art. 2304 c.c.

    I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

    Il beneficio di preventiva escussione limita l'avvio dell'esecuzione forzata sui beni del socio, ma non impedisce al creditore di agire in sede cognitiva o di notificare atti funzionali alla successiva riscossione. Il preavviso di fermo non è stato considerato, di per sé, un atto dell'espropriazione forzata.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento rende definitiva la pretesa tributaria o contributiva; gli atti successivi non possono essere utilizzati per rimettere in discussione il merito del debito, salvo vizi propri dell'atto successivo.
  • Quando si impugna un preavviso di fermo amministrativo, occorre distinguere tra contestazioni relative al debito originario, ormai precluse se la cartella è definitiva, e contestazioni riguardanti la notificazione, la procedura o altri vizi specifici del preavviso.
  • Nelle società di persone, il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale opera principalmente nella fase esecutiva e non impedisce necessariamente al creditore di munirsi di un titolo o di compiere attività preparatorie nei confronti del socio.
  • Un preavviso di fermo amministrativo ha funzione informativa e cautelare/preparatoria rispetto alla riscossione, ma non coincide automaticamente con l'espropriazione forzata; perciò la sua legittimità non dipende necessariamente dalla preventiva e infruttuosa esecuzione sui beni della società.
  • La regolare notificazione delle cartelle direttamente al socio può far decorrere il termine per impugnarle, anche quando il debito deriva da obbligazioni della società di persone.

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