Sentenza n. 2170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’assegnazione alla Direzione investigativa antimafia e conseguente rientro nella disponibilità dell’amministrazione di appartenenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la revoca della propria assegnazione presso il centro operativo della Direzione investigativa antimafia, nonché gli atti istruttori e preparatori, chiedendo anche il risarcimento dei danni. In primo grado aveva dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 7 e 21-quinquies l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo la revoca espressione di potere discrezionale, assimilabile a un trasferimento d’autorità, adeguatamente motivata dalla lesione del rapporto fiduciario e giustificata dall’urgenza. In appello il militare ha censurato l’omesso esame dei motivi da parte del TAR, la violazione degli artt. 3 e 88 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c., la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione, l’irragionevolezza, l’ingiustizia manifesta, la contraddittorietà, l’erroneità dei presupposti e l’illogicità. Ha sostenuto che la revoca celasse una sanzione disciplinare e fosse fondata su una ricostruzione dei fatti viziata e ritorsiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il TAR avesse motivato, seppure sinteticamente, su tutte le doglianze. La revoca dell’assegnazione alla DIA è stata considerata adeguatamente motivata dal venir meno del rapporto fiduciario, particolarmente rilevante in una struttura interforze caratterizzata dalla delicatezza dei compiti istituzionali e dall’esigenza di preservare l’equilibrio dei rapporti personali e la funzionalità dell’ufficio. La motivazione poteva essere ricavata anche dal complesso dell’attività istruttoria e dalla ravvicinata scansione temporale degli atti. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta giustificata dalle ragioni di necessità e urgenza; inoltre, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il vizio non avrebbe comunque comportato l’annullamento, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso alla luce della lesione del rapporto fiduciario. Il provvedimento è stato qualificato come trasferimento d’autorità e misura organizzativa per incompatibilità ambientale, non come sanzione disciplinare: esso prescinde da un giudizio di colpevolezza e mira a tutelare il prestigio, il decoro e il corretto funzionamento dell’amministrazione. Il sindacato giudiziale è stato ritenuto limitato ai profili estrinseci di grave e manifesta illogicità, travisamento, incompletezza dell’istruttoria e motivazione, ferma la necessità di verificare l’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e la proporzionalità della misura. Nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti. È stata inoltre esclusa la prova di un disegno vessatorio o ritorsivo, non essendo stati forniti elementi concreti in tal senso. Respinta la domanda di annullamento, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, ritenuta comunque genericamente formulata. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono particolari esigenze di celerità, purché l’urgenza sia concretamente desumibile dall’istruttoria e valutata dall’amministrazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento può assumere natura funzionale ed essere ricavata dal complesso dell’attività istruttoria, soprattutto quando da essa emergano con chiarezza i presupposti della decisione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma la decisione ha ricondotto la misura alla revoca dell’assegnazione per esigenze organizzative e incompatibilità ambientale, senza fondare l’esito sull’esercizio del potere di revoca in senso tecnico.
art. 4, comma 2, d.l. 29 ottobre 1991, n. 345
La procedura concorsuale prevista per determinate qualifiche delle forze di polizia è distinta dall’assegnazione e dalla revoca dell’assegnazione del personale alla DIA, che, fuori da tale procedura, rientrano nell’ambito dei trasferimenti d’autorità.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza; la disposizione è stata applicata con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
Massime di principio
- La revoca dell’assegnazione di un appartenente alle forze di polizia presso una struttura interforze caratterizzata da compiti investigativi delicati può essere disposta quale misura organizzativa per il venir meno del rapporto fiduciario e per incompatibilità ambientale, senza avere natura sanzionatoria e senza richiedere un giudizio di colpevolezza o di rimproverabilità disciplinare.
- Il trasferimento o la revoca dell’assegnazione per incompatibilità ambientale è legittimo quando sussista oggettivamente una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’ufficio, riferibile alla presenza del dipendente nella sede e rimovibile mediante la sua assegnazione altrove.
- In materia di trasferimenti d’autorità e incompatibilità ambientale l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il giudice amministrativo può sindacare la decisione solo dall’esterno, verificando l’assenza di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, incompletezza dell’istruttoria o carenza di motivazione, senza sostituire proprie valutazioni di merito a quelle amministrative.
- Il giudice deve comunque verificare l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità posta a fondamento del provvedimento e la proporzionalità della misura adottata per rimuoverla; l’atto può essere annullato se tali presupposti risultano concretamente insussistenti.
- La motivazione di un provvedimento organizzativo può essere ricavata, anche in forma funzionale, dal complesso dell’attività istruttoria e dalla sequenza degli atti procedimentali, purché da tale complesso risultino comprensibili le ragioni della decisione.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata da esigenze concrete di necessità e urgenza; in ogni caso, il vizio non conduce all’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Un’allegazione generica di condotte vessatorie o ritorsive non è sufficiente: chi la deduce deve fornire concreti elementi idonei a dimostrare un disegno preordinato di persecuzione.
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