Cassazione Penale, Sentenza n. 4709/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Masala impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e che confermava la sua responsabilità per il delitto di falso ideologico in qualità di direttore dei lavori. Con il ricorso in Cassazione la difesa deduceva: (1) violazione di legge per la dichiarata aspecificità dell'atto di appello, sostenendo che l'appello contestava specificamente la valutazione del dolo e la mancata considerazione della posizione di mero prestanome e della mancata presenza in cantiere; (2) erronea applicazione della legge penale per omissione della declaratoria della prescrizione del reato (la difesa ha indicato che la prescrizione si era verificata prima della sentenza di merito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato (cioè l'appello poteva essere sufficientemente specifico) e ha invece accolto il secondo motivo: il reato di falso ideologico, commesso il 5/09/2012 e punito ai sensi dell'art. 479 c.p., aveva un termine prescrizionale pari a 7 anni e 6 mesi (ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), spirato il 5/03/2020. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione; non è stato disposto un proscioglimento più favorevole ex art. 129, comma 2 c.p.p., né un rinvio per nuovo giudizio, in quanto il reato era già prescritto.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
richiamata dal ricorrente come norma avente rilievo rispetto alla censura sulla declaratoria di inammissibilità; evocata nella doglianza per violazione di legge.
artt. 597 comma 1 e 581 lett. d) c.p.p.
utilizzati per ricordare che l'appello è impugnazione devolutiva e che i motivi devono essere correlati alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata, circoscrivendo i poteri del giudice d'appello.
Sez. U., Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
giurisprudenza richiamata per il principio sulla specificità dell'appello e per il limite del sindacato d'ufficio del giudice d'appello circa l'ammissibilità.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla deduzione, consentita in Cassazione, di errori di applicazione della legge penale (qui: omissione di declaratoria della prescrizione).
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
giurisprudenza utilizzata per affermare che la prescrizione, anche se non dedotta nelle conclusioni in appello, può dar luogo a censura in Cassazione e che l'art. 129 c.p.p. impone al giudice l'obbligo di dichiarare ex officio determinate cause di non punibilità.
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato per il principio che il giudice ha l'obbligo di declarare immediatamente cause di non punibilità (quali la prescrizione) ex officio; la sua inosservanza può rendere la sentenza viziata e impugnabile.
art. 479 cod. pen.
norma incriminatrice del falso ideologico contestato all'imputato; impiegata per determinare la tipologia di reato e la sanzione prevista.
artt. 157 e 161 cod. pen.
richiamati per il calcolo del termine prescrizionale applicabile al reato di falso ideologico, risultante in questo caso pari a 7 anni e 6 mesi.
Massime di principio
- La specificità dell'appello: i motivi devono essere esplicitamente correlati alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata; l'appello non può costituire un nuovo giudizio scollegato dal primo grado, ma l'eventuale censura sull'ammissibilità va valutata senza trasformare il sindacato in un riesame di merito.
- Limiti del sindacato d'ufficio: il giudice d'appello non può estendere il controllo sull'ammissibilità a una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi come avviene in Cassazione; una decisione motivata sull'inammissibilità può comunque essere gravata se non confronta puntualmente le doglianze.
- Prescrizione e obbligo del giudice: la prescrizione è causa di estinzione che il giudice deve dichiarare ex officio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la sua mancata declaratoria configura un vizio di legge che può essere rilevato in Cassazione anche se non dedotto in appello.
- Effetto della prescrizione prima del giudizio: se il reato si è estinto per prescrizione prima che il giudice di merito decida, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il processo non può essere rimesso al giudice di merito per una decisione sul merito quando la fattispecie è estinta.
- Strategia difensiva: anche se non si sono proposte specifiche eccezioni sull'estinzione del reato in sede di appello, la difesa può comunque sollevare la questione in Cassazione; inoltre, contestare la qualificazione del dolo o la responsabilità oggettiva del direttore lavori richiede che l'appello correlazioni puntuali con le affermazioni del primo grado.
- Quando chiedere l'annullamento senza rinvio: la Corte può emettere annullamento senza rinvio quando l'estinzione per prescrizione è acclarata e non vi sono elementi che consentano un proscioglimento pieno in favore dell'imputato senza incertezza procedurale.
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