Cassazione Penale, Ordinanza n. 33525/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto nella misura concordata la pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Secondo il ricorrente mancava la prova della responsabilità, poiché la sostanza stupefacente sarebbe stata detenuta per uso esclusivamente personale; pertanto, non avrebbe potuto escludersi un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la sentenza era stata pronunciata all'esito del concordato sui motivi di appello e che l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata e ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La doglianza relativa all'asserita detenzione per uso personale e alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è stata esaminata nel merito, perché preclusa dal concordato sui motivi di appello; non risultava dedotta né ravvisata l'irrogazione di una pena illegale.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
L'accordo delle parti sui motivi di appello, con rinuncia ai motivi non concordati, preclude la proposizione in cassazione di doglianze diverse relative ai punti concordati.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
reato descritto nell'imputazione
È la fattispecie di reato per la quale era stata inflitta la pena e successivamente rideterminata dalla Corte d'appello nella misura concordata.
art. 129 c.p.p.
La richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione, dopo il concordato sui motivi di appello, se costituisce una doglianza diversa rispetto ai punti concordati, salvo l'eccezione della pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
trattazione camerale non partecipata
Consente la definizione del ricorso inammissibile senza formalità di rito mediante trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile quando deduce, sui punti oggetto dell'accordo, doglianze diverse da quelle concordate.
- La rinuncia connessa al concordato sui motivi di appello preclude anche la deduzione in cassazione di questioni rilevabili d'ufficio, compresa la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il ricorso riguardi l'irrogazione di una pena illegale.
- In presenza di un ricorso inammissibile contro una sentenza resa su concordato dei motivi di appello, la Corte può definire il procedimento con ordinanza in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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