Sentenza del 27/01/2016 n. 754 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Costì deducibili - Inerenza e congruità - Operazioni infragruppo - Transfer pricing - Deducibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi addebitati alla ricorrente dalla casa madre per servizi infragruppo. Il punto è se tali costi fossero effettivi, inerenti e congrui oppure indeducibili ai sensi dell’art. 109 TUIR, anche alla luce dei criteri OCSE sul transfer pricing. La massima indica che la deduzione è ammessa se i servizi non duplicano funzioni svolte autonomamente dalla società, le spese sono certe, inerenti e congrue e le prestazioni producono un’utilità concreta per la destinataria, anziché consistere in attività svolte esclusivamente nell’interesse dell’azionista.
La decisione
Il testo fornito riporta una massima e non indica gli estremi della sentenza, gli atti impugnati, l’esito nei precedenti gradi, gli importi contestati o le statuizioni su spese e rinvio. Dalla massima si ricava che l’indeducibilità non può essere affermata quando risultino dimostrati i tre presupposti indicati: assenza di duplicazione dei servizi, certezza/inerenza/congruità dei costi e concreta utilità per la società. Non è possibile precisare l’esito processuale concreto né identificare con certezza quale parte abbia vinto.
Norme richiamate
La disposizione non comporta l’indeducibilità automatica dei costi per servizi infragruppo: la deduzione è sostenibile se il contribuente prova l’effettività e la riferibilità dei costi all’attività d’impresa, oltre alla loro congruità, e se i servizi hanno prodotto un’utilità concreta per la società destinataria.
Disciplina OCSE in materia di transfer pricing
Per valutare i costi infragruppo occorre verificare che le spese siano certe, inerenti e congrue e che i servizi siano effettivamente resi e utili alla società che li sostiene. Non sono sufficienti attività meramente riconducibili alla funzione di azionista della capogruppo o prestazioni che duplicano funzioni già svolte dalla controllata.
Massime di principio
- Per dedurre costi per servizi infragruppo, la società deve poter documentare quali prestazioni siano state effettivamente rese, da chi, in quale periodo e con quale collegamento all’attività della destinataria.
- La prova dell’addebito contabile o dell’esistenza di un contratto non dimostra da sola l’inerenza: è rilevante mostrare l’utilità concreta ricevuta dalla società che sostiene il costo.
- I servizi duplicativi di funzioni già svolte autonomamente dalla società destinataria possono essere contestati come non inerenti o non giustificati.
- Le attività svolte dalla capogruppo nella sua sola qualità di azionista, a beneficio della propria partecipazione e non della società controllata, non giustificano di per sé un addebito deducibile a quest’ultima.
- La congruità del corrispettivo va valutata secondo i criteri applicabili alle operazioni tra imprese associate; la massima non consente però di ricavare una specifica metodologia di calcolo o uno standard probatorio ulteriore.
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