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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 in data 4 aprile 2024 (pratica n. LT0007770411); - nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso, motivato e conforme alla normativa vigente; - con richiesta di adozione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, coniugata dal 14 gennaio 2022 con un cittadino italiano, ha presentato il 4 aprile 2024 domanda telematica di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Ha dedotto il decorso del termine di legge senza l'adozione di un provvedimento espresso, nonostante la completezza della documentazione e le diffide a provvedere. Ha inoltre contestato una comunicazione prefettizia del 5 aprile 2024, qualificata dall'amministrazione come priva di valore provvedimentale, concernente la mancata legalizzazione o apostille del certificato penale e della traduzione, la presunta difformità delle generalità riportate nei documenti e l'assenza di una dichiarazione consolare. I motivi dedotti hanno riguardato la violazione degli artt. 2 e seguenti della legge n. 241/1990, degli artt. 5 e seguenti della legge n. 91/1992 e degli artt. 3 e seguenti del d.P.R. n. 362/1994, il difetto di istruttoria, la violazione della disciplina sulle certificazioni estere e delle Convenzioni dell'Aja del 5 ottobre 1961 e di Londra del 7 giugno 1968, dell'art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, nonché l'illogicità, la contraddittorietà, la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. È stata anche proposta domanda cautelare, respinta in via monocratica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. Ha applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui la pretesa all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio ha natura di diritto soggettivo. Tale diritto si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla mancanza dei requisiti oggettivi o al silenzio dell'amministrazione sulla domanda, mentre appartengono alla giurisdizione amministrativa soltanto quelle in cui il diniego o l'attività amministrativa siano fondati proprio su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il giudice ha precisato che la disciplina del d.l. n. 13/2017 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione non incide sul riparto di giurisdizione. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    La norma disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.

    La pretesa del coniuge straniero all'acquisto della cittadinanza ha, in via ordinaria, consistenza di diritto soggettivo.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    L'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione in relazione a motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica determina l'affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo e radica, per tale specifico profilo, la giurisdizione del giudice amministrativo.

  • artt. 2 ss. l. 241/1990

    La ricorrente li ha invocati per sostenere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per difetto di giurisdizione.

  • d.P.R. 362/1994

    La disciplina procedimentale è stata richiamata dalla ricorrente, ma le relative questioni non sono state esaminate nel merito dal giudice amministrativo.

  • art. 3, comma 2, d.l. 13/2017, conv. in l. 46/2017

    La disposizione attribuisce una competenza per materia alle sezioni specializzate del giudice ordinario e non modifica il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario con le modalità e nei termini previsti dalla norma.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il rito avverso il silenzio è stato utilizzato dalla ricorrente, ma la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile perché devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • La controversia sulla domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, compresa quella avverso il silenzio dell'amministrazione, appartiene alla giurisdizione ordinaria quando riguarda la verifica dei requisiti oggettivi previsti dalla legge o l'inerzia amministrativa.
  • Il diritto soggettivo del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano all'acquisto della cittadinanza si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste in materia di cittadinanza per matrimonio esclusivamente quando il diniego o l'attività amministrativa contestata siano fondati sull'accertamento discrezionale di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; negli altri casi la controversia spetta al giudice ordinario.
  • Le disposizioni che attribuiscono alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza per le controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza regolano la competenza interna alla giurisdizione ordinaria e non incidono sul riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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