Cassazione Civile, Ordinanza n. 31310/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni per un sinistro stradale proposta dinanzi al giudice di pace contro il conducente/proprietario del veicolo antagonista e la compagnia assicurativa. La domanda fu rigettata in primo grado perché la responsabilità venne attribuita esclusivamente all'attore; l'appello fu parimenti respinto dal Tribunale, che inoltre condannò l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere proposto una tesi ritenuta del tutto illogica e per aver coltivato la pretesa in due gradi di giudizio. Con il ricorso per cassazione, l'appellante censurava la violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che: la propria tesi non era "totalmente illogica"; la colpa grave non può desumersi dal solo fatto di aver prospettato una soluzione giuridica diversa da quella accolta dal giudice; l'appello mirava a contestare un accertamento di fatto sulla sosta irregolare del veicolo controparte; inoltre, le differenti motivazioni dei giudici di merito escludevano la colpa grave nel proporre prima la domanda e poi l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la valutazione circa la temerarietà della condotta processuale ai fini dell'art. 96 c.p.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre precisato che, ai fini della responsabilità aggravata, non rileva che l'impugnazione sia stata proposta su questioni di fatto o di diritto, né che i giudici di primo e secondo grado abbiano fondato il rigetto su motivazioni non coincidenti: anche la proposizione di tesi giuridiche manifestamente erronee può integrare colpa grave quando si traduca in abuso della potestas agendi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La colpa grave per lite temeraria è desumibile anche dalla proposizione o coltivazione di tesi manifestamente erronee; la valutazione della temerarietà è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma in realtà mirava a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non rivalutabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della condotta processuale ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la colpa grave non è esclusa dal fatto che la parte abbia sostenuto una tesi giuridica anziché fattuale, né dalla circostanza che i giudici di merito abbiano adottato motivazioni non coincidenti.
- Anche la proposizione o coltivazione di tesi giuridiche manifestamente infondate può integrare abuso della potestas agendi e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella richiesta di rivalutare il merito di un apprezzamento sulla temerarietà della lite, esso è inammissibile perché mira a sostituire al giudizio del merito una diversa valutazione fattuale.
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