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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19423/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da lavori di realizzazione di una "Piattaforma di rete a larga banda" affidati da una società di telecomunicazioni a un'ATI capeggiata da una società, della quale faceva parte un'altra impresa. Una impresa individuale aveva eseguito opere in subappalto per conto dell'ATI e aveva chiesto il pagamento di maggiori corrispettivi, sostenendo di aver diritto a compensi non inferiori a quelli previsti dalla normativa richiamata in materia di subappalto nei settori esclusi. Il tribunale aveva respinto la domanda perché non erano state formalizzate riserve; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello della subappaltatrice, ritenendo non applicabile l'istituto della riserva negli appalti nei settori esclusi, sia perché la disciplina generale degli appalti pubblici non varrebbe per tali appalti, sia perché il contratto non prevedeva un obbligo di riserva, sia perché mancava il relativo registro. La ricorrente principale ha censurato questa lettura sostenendo che la disciplina delle riserve si applica anche agli appalti nei settori esclusi; la ricorrente incidentale ha proposto analoga censura, lamentando la violazione della normativa sugli appalti pubblici e sostenendo la portata generale dell'onere di riserva. Le ulteriori censure, rimaste assorbite, riguardavano la legittimazione passiva delle società convenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda introduttiva della subappaltatrice. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando la disparità di giudizi di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158

    art. 21; richiamo ai soggetti del decreto

    anche i rapporti di subappalto nei settori esclusi rientrano nel perimetro soggettivo rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina generale sugli appalti e, quindi, dell'onere di riserva.

  • l. 19 marzo 1990, n. 55

    norma richiamata nel contesto del subappalto; il collegio la considera parte del quadro che non esclude l'onere di riserva nei settori esclusi.

  • l. 11 febbraio 1994, n. 109

    art. 2, comma 2, lett. b)

    la disciplina della legge si applica anche ai soggetti di cui al d.lgs. 158/1995, con conseguente estensione delle regole generali degli appalti pubblici, incluse quelle sulle riserve.

  • r.d. 25 maggio 1895, n. 350

    dal combinato disposto delle norme si ricava la regola generale secondo cui le contestazioni dell'appaltatore devono essere tempestivamente formalizzate mediante riserva, a pena di decadenza.

  • d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    non esiste un autonomo "registro delle riserve"; il documento tipico è il registro di contabilità.

  • cod. proc. civ.

    quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • L'onere di riserva negli appalti pubblici ha portata generale e si estende alle contestazioni dell'appaltatore relative a maggiori compensi, pregiudizi da andamento anomalo dell'appalto, carenze progettuali e inadempimenti della stazione appaltante.
  • La disciplina delle riserve si applica anche agli appalti nei settori esclusi e ai subappalti ricompresi nel perimetro normativo dei soggetti destinatari della normativa speciale, non essendo consentito sottrarre interi settori economici a un sistema di controllo fondato su trasparenza e correttezza.
  • La mancanza del registro di contabilità non esonera l'appaltatore dall'onere di riserva, potendo la contestazione essere formalizzata con atto scritto tempestivo o in documenti contabili equivalenti.
  • Se la parte soccombente in appello contesta solo la necessità giuridica della riserva e non la sua esistenza, il fatto dell'omessa riserva può ritenersi coperto dal giudicato; in tale situazione la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. senza rinvio.
  • L'istituto della riserva tutela l'amministrazione/committente consentendole di verificare subito i fatti che possono incidere sull'equilibrio economico del rapporto e di adottare tempestivamente le decisioni conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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