Cassazione Penale, Sentenza n. 41712/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena: deduceva nullità del decreto penale del 12/10/2010 per mancata prova della notifica; sosteneva l'estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 c.p. e la possibilità di accesso a pene sostitutive introdotte dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) per cumulo di pene non superiore a 4 anni; chiedeva il riconoscimento della continuazione tra le varie condanne (tre reati di furto) contestando la motivazione del giudice dell'esecuzione e lamentando violazioni di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo: inadmissibile per genericità e mancato confronto con la questione della restituzione in termine ai sensi dell'art. 462 c.p.p.; nulla prova di richiesta di restituzione per proporre opposizione al decreto penale. Sul secondo: infondata la pretesa di estinzione ex art. 172 c.p. perché la ricorrente ha riportato successiva condanna dello stesso tenore nel decennio rilevante; le modifiche della riforma Cartabia non si applicano ai giudicati irrevocabili anteriori all'entrata in vigore (i provvedimenti erano divenuti irrevocabili nel 2013-2014), e comunque non risultano istanze tempestive di pene sostitutive; la revoca della sospensione è legittima perché la ricorrente ha commesso, nel 2016, un reato della stessa indole entro il quinquennio, con successivo accertamento definitivo, giustificando la revoca ex art. 168 n.1 c.p. Sul terzo: infondata la richiesta di continuazione: mancata allegazione di elementi specifici che dimostrino un progetto criminoso unitario (programmazione dei reati fin dal primo episodio); la decisione del giudice dell'esecuzione è adeguatamente motivata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini e alla legittimazione procedurale connessa alla notifica del decreto penale e alla restituzione nel termine; la Corte rileva che la censura non ha affrontato l'eventuale richiesta di restituzione ai fini dell'opposizione.
art. 629 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 175 nel primo motivo ma la Corte osserva carenza di specificità della doglianza sulla notifica del decreto penale.
art. 462 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che consente la restituzione nel termine e rimanda agli artt. 175 e 175 comma 2 e 2-bis; usata per spiegare la procedura possibile una volta investito il giudice dell'esecuzione.
art. 172 cod. pen.
Invocato dalla ricorrente per estinzione delle pene; la Corte chiarisce che l'effetto estintivo non opera quando nel decennio siano intervenute altre condanne della stessa indole e quindi la richiesta è infondata.
art. 163 cod. pen.
Riferito in ordine alla possibilità e alla revoca dei benefici già concessi; la Corte richiama che non risultano richieste pregresse di revoca e che i benefici concessi possono essere revocati se intervenute condanne successive previste dalla norma.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 (cd. riforma Cartabia)
La Corte ricorda che le modifiche al sistema delle pene sostitutive sono sostanziali: in generale favorevoli e applicabili retroattivamente (salvo giudicato). Tuttavia, non si applicano a sentenze già irrevocabili prima dell'entrata in vigore; pertanto le condanne divenute definitive nel 2013-2014 non beneficiano delle nuove misure.
art. 70 legge n. 689/1981
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'esecuzione può riguardare cumulo di pene entro certi limiti; la Corte non concede rilievo alla argomentazione in assenza di condizioni procedurali e temporali rispettate.
art. 168, n. 1 cod. pen.
Applicato per giustificare la revoca della sospensione condizionale: la commissione di un reato della stessa indole nei cinque anni dal passaggio in giudicato costituisce causa ostativa alla conservazione del beneficio.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella motivazione del terzo motivo in tema di concorso e cumulo di pene; la Corte sottolinea l'onere probatorio/di allegazione del ricorrente per chiedere la disciplina del reato continuato.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione e sulla continuazione; la Corte ritiene che l'allegazione non sia sufficientemente specifica per attivare il sindacato di legittimità.
art. 2, co. 4 c.p.
Richiamato in tema di limiti del giudicato: la retroattività favorevole della riforma si scontra con il limite del giudicato irrevocabile.
art. 95 d.lgs. cit. (norma transitoria)
Evidenziata per precisare che i procedimenti già definiti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 non rientrano nella nuova disciplina delle pene sostitutive.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è legittima se interviene una condanna definitiva per reato della stessa indole nel quinquennio: la decorrenza utile è la data di consumazione del reato e l'effetto ostativo si applica solo dopo accertamento definitivo.
- Le modifiche sanzionatorie favorevoli (es. pene sostitutive introdotte dalla riforma) si applicano retroattivamente solo nei limiti in cui non incidono sul giudicato; le sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore non beneficiano generalmente della nuova disciplina.
- Chi invoca l'estinzione ex art. 172 c.p. o la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti (non solo genericità o contiguità temporale) che dimostrino un progetto criminoso unitario; l'onere probatorio grava sul richiedente.
- Le censure di nullità per mancata notifica di un decreto penale richiedono, per preservare il rimedio, la richiesta di restituzione nel termine ove consentito; il mancato esperimento delle azioni processuali impugnatorie rende la censura inefficace in sede di cassazione.
- In sede esecutiva il giudice dell'esecuzione ha competenze procedurali specifiche (richiamo a art. 462 c.p.p.) e valuta distintamente la possibilità di pene sostitutive, revoca dei benefici e riconoscimento della continuazione, con rigore nella verifica degli indici posti a base della continuazione.
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