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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41712/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena: deduceva nullità del decreto penale del 12/10/2010 per mancata prova della notifica; sosteneva l'estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 c.p. e la possibilità di accesso a pene sostitutive introdotte dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) per cumulo di pene non superiore a 4 anni; chiedeva il riconoscimento della continuazione tra le varie condanne (tre reati di furto) contestando la motivazione del giudice dell'esecuzione e lamentando violazioni di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo: inadmissibile per genericità e mancato confronto con la questione della restituzione in termine ai sensi dell'art. 462 c.p.p.; nulla prova di richiesta di restituzione per proporre opposizione al decreto penale. Sul secondo: infondata la pretesa di estinzione ex art. 172 c.p. perché la ricorrente ha riportato successiva condanna dello stesso tenore nel decennio rilevante; le modifiche della riforma Cartabia non si applicano ai giudicati irrevocabili anteriori all'entrata in vigore (i provvedimenti erano divenuti irrevocabili nel 2013-2014), e comunque non risultano istanze tempestive di pene sostitutive; la revoca della sospensione è legittima perché la ricorrente ha commesso, nel 2016, un reato della stessa indole entro il quinquennio, con successivo accertamento definitivo, giustificando la revoca ex art. 168 n.1 c.p. Sul terzo: infondata la richiesta di continuazione: mancata allegazione di elementi specifici che dimostrino un progetto criminoso unitario (programmazione dei reati fin dal primo episodio); la decisione del giudice dell'esecuzione è adeguatamente motivata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini e alla legittimazione procedurale connessa alla notifica del decreto penale e alla restituzione nel termine; la Corte rileva che la censura non ha affrontato l'eventuale richiesta di restituzione ai fini dell'opposizione.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 175 nel primo motivo ma la Corte osserva carenza di specificità della doglianza sulla notifica del decreto penale.

  • art. 462 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente la restituzione nel termine e rimanda agli artt. 175 e 175 comma 2 e 2-bis; usata per spiegare la procedura possibile una volta investito il giudice dell'esecuzione.

  • art. 172 cod. pen.

    Invocato dalla ricorrente per estinzione delle pene; la Corte chiarisce che l'effetto estintivo non opera quando nel decennio siano intervenute altre condanne della stessa indole e quindi la richiesta è infondata.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferito in ordine alla possibilità e alla revoca dei benefici già concessi; la Corte richiama che non risultano richieste pregresse di revoca e che i benefici concessi possono essere revocati se intervenute condanne successive previste dalla norma.

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 (cd. riforma Cartabia)

    La Corte ricorda che le modifiche al sistema delle pene sostitutive sono sostanziali: in generale favorevoli e applicabili retroattivamente (salvo giudicato). Tuttavia, non si applicano a sentenze già irrevocabili prima dell'entrata in vigore; pertanto le condanne divenute definitive nel 2013-2014 non beneficiano delle nuove misure.

  • art. 70 legge n. 689/1981

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'esecuzione può riguardare cumulo di pene entro certi limiti; la Corte non concede rilievo alla argomentazione in assenza di condizioni procedurali e temporali rispettate.

  • art. 168, n. 1 cod. pen.

    Applicato per giustificare la revoca della sospensione condizionale: la commissione di un reato della stessa indole nei cinque anni dal passaggio in giudicato costituisce causa ostativa alla conservazione del beneficio.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione del terzo motivo in tema di concorso e cumulo di pene; la Corte sottolinea l'onere probatorio/di allegazione del ricorrente per chiedere la disciplina del reato continuato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulla motivazione e sulla continuazione; la Corte ritiene che l'allegazione non sia sufficientemente specifica per attivare il sindacato di legittimità.

  • art. 2, co. 4 c.p.

    Richiamato in tema di limiti del giudicato: la retroattività favorevole della riforma si scontra con il limite del giudicato irrevocabile.

  • art. 95 d.lgs. cit. (norma transitoria)

    Evidenziata per precisare che i procedimenti già definiti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 non rientrano nella nuova disciplina delle pene sostitutive.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale è legittima se interviene una condanna definitiva per reato della stessa indole nel quinquennio: la decorrenza utile è la data di consumazione del reato e l'effetto ostativo si applica solo dopo accertamento definitivo.
  • Le modifiche sanzionatorie favorevoli (es. pene sostitutive introdotte dalla riforma) si applicano retroattivamente solo nei limiti in cui non incidono sul giudicato; le sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore non beneficiano generalmente della nuova disciplina.
  • Chi invoca l'estinzione ex art. 172 c.p. o la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti (non solo genericità o contiguità temporale) che dimostrino un progetto criminoso unitario; l'onere probatorio grava sul richiedente.
  • Le censure di nullità per mancata notifica di un decreto penale richiedono, per preservare il rimedio, la richiesta di restituzione nel termine ove consentito; il mancato esperimento delle azioni processuali impugnatorie rende la censura inefficace in sede di cassazione.
  • In sede esecutiva il giudice dell'esecuzione ha competenze procedurali specifiche (richiamo a art. 462 c.p.p.) e valuta distintamente la possibilità di pene sostitutive, revoca dei benefici e riconoscimento della continuazione, con rigore nella verifica degli indici posti a base della continuazione.

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