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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14038/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione dell'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, in relazione a una contestata condotta connessa alla posizione economica del nucleo familiare e ai presupposti per il beneficio richiesto. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge sulla ritenuta interpretazione del presupposto della convivenza ai fini della determinazione del reddito familiare; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo, il terzo e il quarto motivo non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, ma riproponevano doglianze già formulate contro la sentenza di primo grado senza una critica argomentata specifica rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; nel caso concreto, gli indici valorizzati dal giudice di merito escludevano correttamente la riconducibilità del fatto alla causa di non punibilità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei due gradi di merito; il testo della sentenza non precisa ulteriormente la fattispecie concreta, ma la assume come base del giudizio di responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    criterio di riferimento per la valutazione della particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancata specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 175 c.p.

    richiamato dalla sentenza di merito come beneficio negato; la Corte di cassazione ne dà atto solo incidentalmente, senza svolgere un autonomo vaglio.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare la debenza della somma alla Cassa delle ammende in mancanza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza un confronto puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata del provvedimento: il motivo deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la presenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; i due requisiti non operano in alternativa.
  • La valutazione dell'art. 131-bis c.p. va compiuta mediante il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • Quando il giudice di merito ha già motivato in modo congruo sul diniego dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che non si confronti con tali argomentazioni è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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