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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24155/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che ha convalidato il DASPO del 25/11/2024 per la durata di 5 anni con duplice obbligo di presentazione durante le manifestazioni calcistiche della ASD POLISPORTIVA GAETA 1931 VENEZIA; censurate la carenza e apparente superficialità della motivazione, la mancata valutazione dei filmati prodotti dalla difesa, l'irragionevolezza e mancanza di motivazione dell'obbligo di presentazione duplice (anche per incontri amichevoli), e l'assenza di pericolosità concreta soprattutto alla luce di un precedente DASPO del 2007 e dell'attività lavorativa del ricorrente (autista di ambulanze).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto attendibili le informative della Polizia e la ricostruzione del G.i.p. secondo cui il BUONOMO, dirigente/vicepresidente della squadra ospitante, tenne condotte provocatorie, minacciose e reiterate (al 20' del primo tempo, alla fine della gara e alcuni minuti dopo) tali da creare rischio di invasioni di campo e di reazioni violente, giustificando così il DASPO e le prescrizioni imposte. I filmati prodotti dalla difesa sono stati giudicati non decisivi per confutare le informative (essendo relativi all'inizio e alla fine della gara, non agli episodi centrali). Quanto al duplice obbligo di presentazione, la Corte ha ritenuto non fondata la lamentela perché il ricorrente non ha provato che l'adempimento sarebbe impossibile per ragioni di distanza; l'estensione agli incontri amichevoli è stata ritenuta legittima quando gli incontri siano programmati e pubblicizzati in modo conoscibile dall'interessato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023 (Pisarelli), Rv. 284235 - 02

    Conferma il principio secondo cui l'obbligo di presentazione può legittimamente riguardare anche gli incontri 'amichevoli' se programmati e pubblicizzati in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, poiché resta l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza.

  • Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2022 (Bartoli), Rv. 284459 - 01

    Sottolinea la necessità di specificità quando si censura la duplicità dell'obbligo di presentazione: il ricorrente deve dimostrare l'impossibilità pratica di ottemperare (per esempio per distanza tra luoghi), altrimenti l'eccezione risulta generica e inammissibile.

  • Disciplina del DASPO e degli ordini di allontanamento/obblighi di presentazione in materia di ordine pubblico

    Il provvedimento si fonda sulla valutazione della pericolosità attuale e della reiterazione di condotte idonee a compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica; il ruolo apicale del soggetto nella società sportiva costituisce elemento aggravante nella valutazione della misura cautelare/amministrativa.

Massime di principio

  • Le decisioni di convalida del DASPO si fondano primariamente sulle informative delle forze dell'ordine: i giudici di legittimità sono deferenti alla valutazione del G.i.p. se esiste una ricostruzione dettagliata e non contraddetta da elementi decisivi prodotti dalla difesa.
  • Filmati e prove audiovisive devono riprendere le fasi pertinenti contestate: immagini relative soltanto a momenti non coincidenti con gli episodi centrali difficilmente bastano a smentire le informative degli operatori.
  • La sola remota antecedenza di un DASPO non esclude l'attuale pericolosità: la valutazione tiene conto della reiterazione di comportamenti e della posizione apicale del soggetto nella società sportiva.
  • Per contestare la duplicazione dell'obbligo di presentazione è necessario allegare e dimostrare circostanze specifiche (es. impossibilità materiale di rispettare l'obbligo per distanza o sovrapposizione di orari); mere affermazioni generiche non sono idonee.
  • L'obbligo di presentazione può estendersi anche agli incontri amichevoli, purché gli incontri siano programmati e pubblicizzati in modo conoscibile dall'interessato, giustificando l'esigenza preventiva di tutela dell'ordine pubblico.

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