Sentenza n. 10085/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento in parte qua: - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Cultura, del 29/01/2024 (pubblicato in G.U. n. 157 del 06/07/2024), avente ad oggetto “equiparazione dei diplomi rilasciati dalla Scuola europea di conservazione e restauro del libro di Spoleto (1992-2005) al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in «Conservazione e restauro dei beni culturali» (Classe LMR/02)”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il decreto direttoriale 19/06/2023 n. 868.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale del 29 gennaio 2024, nella parte in cui ha equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 i diplomi della Scuola europea di conservazione e restauro del libro di Spoleto soltanto per il periodo 1992-2005, escludendo il biennio 2006-2007
Esito
Favorevole al ricorrente (professionisti diplomati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, diplomati nel 2007 al termine di un corso biennale di specializzazione organizzato dalla Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari di Spoleto, hanno impugnato il decreto interministeriale del 29 gennaio 2024, adottato in attuazione di precedenti sentenze che avevano censurato l’omessa considerazione dei corsi della Scuola europea di Spoleto ai fini dell’equiparazione dei relativi diplomi alla laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR/02. Il decreto ha riconosciuto l’equiparazione per il solo periodo 1992-2005, escludendo il biennio 2006-2007 frequentato dai ricorrenti. Sono stati dedotti violazione dell’art. 6 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e irragionevolezza. I ricorrenti hanno sostenuto che la Fondazione costituisse la continuazione della Scuola europea di Spoleto, che i programmi didattici e il monte ore del corso 2006-2007 fossero sovrapponibili, o persino più ampi e dettagliati, rispetto a quelli dei corsi già equiparati dell’Istituto centrale per la patologia del libro e che la diversa disciplina degli accessi — laurea triennale per il corso biennale della Fondazione, diploma di scuola secondaria superiore per il corso dell’ICPL — giustificasse le differenze quantitative eventualmente riscontrabili. L’Amministrazione ha replicato che l’istruttoria si era basata sui piani di studio e sulla documentazione relativa agli anni anteriori al 2006 e che l’eventuale riconoscimento dei corsi successivi avrebbe richiesto una specifica comparazione dei relativi piani di studio e requisiti di accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto nella parte in cui limitava l’equiparazione al periodo 1992-2005. Il giudice ha ricostruito la continuità tra il corso europeo del 1992, la Scuola europea istituita nel 1996 e la Fondazione istituita nel 1997, precisando che la Fondazione era il soggetto gestore della Scuola. Ha ritenuto legittimo, in astratto, che l’Amministrazione verificasse i piani di studio e i requisiti di accesso dei corsi successivi al 2005; tuttavia, una volta scelto di valorizzare i diplomi anteriori all’accreditamento del 2009 sulla base della comparabilità degli ordinamenti e dei programmi, non era giustificabile limitare l’istruttoria alle sole annualità remote senza esaminare il complessivo periodo anteriore all’accreditamento. L’omessa considerazione del biennio 2006-2007 è risultata priva di adeguata spiegazione e incompatibile con i canoni di efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa e con il principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e amministrazione. Inoltre, alla luce delle deduzioni non contestate dell’Amministrazione, non era manifestamente implausibile la comparabilità del corso biennale della Fondazione, accessibile con laurea triennale, con il corso biennale già equiparato, accessibile con diploma di scuola secondaria superiore, considerata la possibile sovrapponibilità degli ordinamenti e delle ore di studio e pratica. L’annullamento ha effetto conformativo: le amministrazioni dovranno rideterminarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza sull’equiparazione dei titoli, esaminando anche il periodo successivo al 2005 e anteriore all’accreditamento del 2009, previa adeguata e completa istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 6 l. 241/1990
La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione agli obblighi istruttori dell’amministrazione; la decisione accerta il difetto di istruttoria per l’omessa considerazione del periodo 2006-2007.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
I canoni di efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa impongono un’istruttoria non parziale e adeguatamente motivata sull’intero periodo rilevante ai fini dell’equiparazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede deve informare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione e risulta violato dalla limitazione non spiegata dell’istruttoria, anche alla luce dell’impegno assunto dall’autorità ministeriale nell’accordo di programma.
art. 3 Cost.
È richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure di disparità di trattamento e irragionevolezza.
art. 97 Cost.
È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87
Costituisce il riferimento normativo per l’accreditamento dei corsi; l’equiparazione deve riguardare anche i diplomi anteriori a tale accreditamento, previa verifica comparativa dei corsi.
decreto interministeriale 21 dicembre 2017
Aveva equiparato alla laurea magistrale LMR/02 i diplomi delle scuole indicate, anteriori all’accreditamento del 2009, ma era stato annullato in parte per difetto di istruttoria e motivazione con riguardo all’omessa considerazione della Scuola di Spoleto.
art. 5, lett. a), dell’Accordo di programma del 1996
Prevedeva la costituzione di una Fondazione incaricata di gestire la Scuola europea di conservazione e restauro del libro di Spoleto; il TAR ne ricava la distinzione tra scuola e soggetto gestore.
art. 3 dell’Accordo di programma del 1996
È richiamato quale fonte dello specifico impegno dell’autorità ministeriale a riconoscere la professionalità dei diplomati, rilevante nella valutazione della completezza e correttezza dell’istruttoria.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione disciplina l’equiparazione di titoli formativi anteriori all’accreditamento di un corso sulla base della comparabilità di ordinamenti, durata, contenuti e monte ore, deve svolgere una verifica completa e non arbitrariamente limitata alle sole annualità remote, esaminando l’intero periodo rilevante anteriore all’accreditamento.
- L’omessa valutazione di un periodo formativo potenzialmente riconducibile alla medesima scuola o filiera didattica, quando siano dedotti elementi concreti di continuità istituzionale e di comparabilità dei programmi, integra difetto di istruttoria e di motivazione se l’amministrazione non spiega le ragioni dell’esclusione.
- L’amministrazione può subordinare l’equiparazione di corsi successivi a una specifica comparazione dei piani di studio e dei requisiti di accesso, ma deve effettivamente acquisire e valutare tali elementi prima di escludere il periodo interessato dal riconoscimento.
- Il principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione impone che l’amministrazione tenga conto degli impegni istituzionali assunti e motivi adeguatamente le scelte che incidono sul riconoscimento della professionalità maturata dai destinatari dell’azione amministrativa.
- L’annullamento per difetto di istruttoria e motivazione può comportare un effetto conformativo consistente nell’obbligo dell’amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine assegnato dal giudice, senza predeterminare necessariamente l’esito sostanziale dell’equiparazione.
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