Sentenza del 23/09/2016 n. 18658 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per omesso deposito di una copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma, giudice che aveva emesso la sentenza impugnata. Ha sostenuto che la sanzione dell'inammissibilità fosse sproporzionata e irragionevole e che la norma dovesse essere interpretata in senso costituzionalmente orientato. L'Agenzia ha inoltre affermato di avere in realtà effettuato il deposito, prospettando la questione anche mediante ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per gli appelli proposti nel periodo considerato e non notificati tramite ufficiale giudiziario, il deposito di una copia dell'atto presso la segreteria del giudice di primo grado costituisce un adempimento necessario per il perfezionamento dell'impugnazione. Il mancato deposito comporta espressamente l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha ritenuto tale sanzione non irragionevole, poiché l'adempimento serve a informare tempestivamente il giudice di primo grado dell'impugnazione e a impedirgli di attestare erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Sanziona con l'inammissibilità dell'appello l'omesso deposito di una copia dell'atto di appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario.
Il deposito della copia dell'appello è un adempimento necessario al perfezionamento dell'impugnazione e non una mera formalità. La sua omissione determina l'inammissibilità dell'appello.
D.L. n. 203 del 2005, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Ha modificato il testo dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 applicabile alla controversia.
Art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Impone all'ufficiale giudiziario di dare immediato avviso scritto alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata della notificazione dell'atto di appello.
Quando l'appello è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'avviso alla segreteria sostituisce, sul piano informativo, l'onere di deposito gravante sulla parte; quando tale modalità non è utilizzata, il deposito della copia dell'appello costituisce il deterrente necessario per assicurare la tempestiva conoscenza dell'impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle entrate per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti formali previsti per la proposizione dell'appello devono essere rispettati puntualmente quando la legge li configura come necessari al perfezionamento dell'impugnazione.
- Se l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, occorre verificare l'obbligo di depositare una copia dell'atto presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata; l'omissione può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- La sanzione dell'inammissibilità può essere ritenuta proporzionata quando l'adempimento omesso ha la funzione di informare il giudice di primo grado dell'impugnazione e non presenta particolari difficoltà operative.
- Non è generalmente sufficiente sostenere che l'omissione sia una mera irregolarità o che l'atto sia comunque pervenuto al giudice d'appello: occorre dimostrare il rispetto esatto della modalità e del termine prescritti.
- La verifica della disciplina applicabile deve essere effettuata in base alla data di proposizione dell'appello e alle modalità concrete di notificazione utilizzate.
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