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Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa201500601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e diffida all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, nonché rigetto della domanda di permesso di costruire presentata per dare esecuzione al ripristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano il rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a interventi realizzati in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dalla concessione edilizia del 1990-1991, nonché il successivo rigetto della domanda di permesso di costruire presentata per individuare e realizzare le opere necessarie all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Deducevano: violazione del principio di irretroattività del divieto di sanatoria paesaggistica, sostenendo che il fabbricato principale fosse stato realizzato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 42/2004; violazione del principio di irretroattività dell’art. 29 delle N.T.A. del PRG; eccesso di potere per incompletezza dell’istruttoria e contraddittorietà, in quanto il Comune avrebbe dovuto distinguere il fabbricato principale dal corpo laterale ad uso cantina, realizzati in epoche diverse; violazione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. 380/2001, sostenendo che la mancata comunicazione di inizio lavori non determinasse la decadenza del titolo edilizio; ulteriore difetto di istruttoria e contraddittorietà per la mancata chiara individuazione delle opere da demolire e delle modalità di ripristino; violazione degli artt. 2 della l. 241/1990 e 20 del d.P.R. 380/2001, poiché il Comune avrebbe rigettato la domanda di permesso di costruire senza esaminarla nel merito. Il TAR aveva inoltre sollevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità delle censure dirette, in sostanza, contro provvedimenti del 2013 e del 2014 ormai non impugnabili.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha precisato che l’ordinanza di demolizione del 2014 non era oggetto di autonoma impugnazione e che le censure rivolte contro i provvedimenti precedenti erano comunque tardive e inammissibili, anche perché i ricorrenti avevano presentato la domanda di permesso di costruire proprio per dare esecuzione all’ordinanza, senza poterla rimettere surrettiziamente in discussione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto artificiosa la distinzione tra fabbricato principale e corpo accessorio: i titoli del 1990-1991 riguardavano un intervento unitario e il Comune aveva valutato unitariamente l’aumento di volumetria e superficie. L’aumento volumetrico impediva l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, applicabile secondo la normativa vigente al momento della decisione sulla domanda di sanatoria. È stata quindi esclusa la rilevanza della dedotta anteriorità di alcune opere rispetto al 2004 e dei precedenti penali richiamati dai ricorrenti, riferiti alle conseguenze penali della violazione paesaggistica. Il richiamo all’art. 29 delle N.T.A. rilevava ai fini della verifica della doppia conformità, da valutare sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, quando la disposizione era già vigente. Le doglianze sulla decadenza della concessione edilizia erano tardive perché già contenute nell’ordinanza di demolizione, oltre che non decisive rispetto alla qualificazione dell’intervento come totalmente difforme. Il TAR ha inoltre ritenuto chiaro il contenuto dell’ordinanza di demolizione, diretta al ripristino della situazione esistente al momento del rilascio del titolo, quale risultante dagli elaborati progettuali del 1991. Il Comune non era tenuto a esaminare nel merito la domanda di permesso di costruire, perché essa mirava a configurare un intervento diverso sia da quello assentito sia da quello realizzato, mentre l’esecuzione di un’ordinanza di ripristino per totale difformità non può essere trasformata in una nuova ordinaria procedura edilizia. Non era quindi significativa la previa comunicazione di avvio del procedimento. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001: in area paesaggisticamente vincolata non operava il silenzio-assenso e il diniego dell’autorizzazione paesaggistica postuma comportava comunque il rigetto. Nulla per le spese, poiché il Comune era rimasto contumace.

Norme richiamate

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    L’aumento di volumetria e superficie impedisce l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, salvo le ipotesi tassative previste dal comma 4; la domanda deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della decisione.

  • art. 181, comma 1-quater, d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale fondamento della domanda di compatibilità paesaggistica in sanatoria, la cui ammissibilità è stata esclusa in presenza di aumento volumetrico.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La sanatoria edilizia richiede la doppia conformità, da verificare sia rispetto alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia rispetto a quella vigente al momento della domanda.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

    La questione relativa alla decadenza del titolo è stata ritenuta tardiva, poiché già dedotta nell’ordinanza di demolizione; il TAR ha comunque osservato che il profilo non era decisivo rispetto alla totale difformità dell’intervento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Non imponeva al Comune di esaminare nel merito una domanda di permesso di costruire utilizzata per rimettere in discussione un’ordinanza di ripristino ormai inoppugnabile.

  • art. 20, commi 3, 4, 8 e 9, d.P.R. 380/2001

    In presenza di vincolo paesaggistico non operava il silenzio-assenso; il diniego dell’autorizzazione paesaggistica postuma comportava comunque il rigetto della domanda e impediva di subordinare il titolo a modifiche progettuali.

  • art. 29 N.T.A. del PRG di Camerino

    La disposizione è stata considerata ai fini della doppia conformità urbanistica e risultava vigente al momento delle domande di sanatoria.

Massime di principio

  • La compatibilità paesaggistica postuma deve essere valutata sulla base della normativa vigente al momento della decisione sulla domanda; pertanto, il divieto o i limiti alla sanatoria paesaggistica sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell’opera possono impedire il rilascio dell’accertamento, senza costituire applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria.
  • Quando un unico titolo edilizio e paesaggistico autorizza un intervento unitario, la successiva distinzione fisica o funzionale tra fabbricato principale e corpi accessori non consente di assoggettare le singole porzioni a regimi giuridici autonomi, se l’amministrazione ha legittimamente valutato l’intervento nel suo complesso.
  • L’aumento di volumetria o superficie derivante dall’intervento abusivo esclude l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, salvo le tassative ipotesi derogatorie previste dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.
  • Una domanda di permesso di costruire presentata per dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione o rimessione in pristino non può essere utilizzata per trasformare l’esecuzione di una sanzione edilizia definitiva in una nuova procedura ordinaria di modifica o regolarizzazione dell’immobile.
  • Le censure rivolte contro un’ordinanza di demolizione già non impugnabile non possono essere riproposte mediante l’impugnazione di atti successivi, quando questi si limitano a dare esecuzione o conferma dell’assetto ormai consolidato; la presentazione di un’istanza diretta a eseguire il ripristino può inoltre impedire di sostenere successivamente che l’ordinanza sia ancora contestabile.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento per il permesso di costruire non si conclude con silenzio-assenso quando manca l’autorizzazione paesaggistica richiesta e questa è stata successivamente negata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazione

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