Sentenza n. 7086/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30.12.2025, avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, nomina dei vincitori ed inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale”; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione dei verbali della commissione, nomina dei vincitori e inquadramento dei vincitori nella procedura di progressione verticale per 134 posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'attribuzione del punteggio di 56/100 nella procedura di progressione verticale, deducendo la mancata attribuzione di 6 punti per il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Con il primo motivo ha sostenuto che l'art. 8 del bando, nel prevedere la valutazione dell'abilitazione professionale, dovesse ricomprendere anche l'abilitazione all'insegnamento. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio del processo valutativo, nonché violazione dell'autovincolo derivante dalla lex specialis, della parità di trattamento e dell'affidamento dei concorrenti. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'eventuale esclusione del titolo non fosse stata esplicitata in alcun provvedimento e fosse comunque contraria al bando e ai principi di autovincolo, parità di trattamento e affidamento. La Regione e il controinteressato hanno resistito al ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., rigettando il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il bando valutasse l'abilitazione professionale e che l'abilitazione all'insegnamento non rientrasse in tale categoria, poiché non consente l'iscrizione a un albo professionale né l'esercizio di una professione formalmente regolamentata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui le valutazioni della commissione giudicatrice nei concorsi e nelle procedure selettive sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono censurabili solo quando risultino manifestamente incoerenti o irragionevoli, emergendo il vizio con assoluta immediatezza dalla documentazione. Nel caso concreto l'operato della commissione è stato ritenuto immune dai vizi denunciati sia nel merito sia quanto alle modalità di svolgimento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 2019-2021
La procedura di progressione verticale è stata indetta in applicazione della disciplina contrattuale richiamata nel bando.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base legislativa della progressione tra aree richiamata dalla procedura selettiva.
art. 8 del bando
abilitazione professionale
La clausola del bando è stata interpretata nel senso di riferirsi alle abilitazioni che consentono l'iscrizione a un albo professionale e l'esercizio di una professione formalmente regolamentata, non alle abilitazioni all'insegnamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia in forma semplificata, sentite le parti.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta infondatezza del ricorso ha giustificato la sentenza semplificata.
Massime di principio
- Quando una lex specialis valuta il titolo dell'abilitazione professionale, tale categoria comprende le abilitazioni funzionali all'iscrizione a un albo professionale e all'esercizio di una professione formalmente regolamentata; non vi rientra, in assenza di una previsione espressa, l'abilitazione all'insegnamento.
- Le valutazioni delle commissioni giudicatrici nelle procedure selettive per il pubblico impiego costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino manifestamente incoerenti o irragionevoli, con il vizio immediatamente desumibile dalla documentazione.
- La mancata attribuzione di un punteggio per un titolo non previsto dalla lex specialis nella categoria valutabile non integra violazione dell'autovincolo del bando, della parità di trattamento o dell'affidamento dei concorrenti.
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