Cassazione Penale, Sentenza n. 49717/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arena era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa (art. 640 c.p.) relativo alla vendita di "catastini" (diritti di reimpianto di viti) mediante esibizione di una procura notarile e di una distinta di bonifico false. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità per omissione dell'avviso di udienza a uno dei difensori; (2) tardività della querela rispetto agli atti comunicati nel 2014; (3) insufficienza della motivazione circa il possesso del titolo per rivendere i "catastini" (contratto preliminare del 2012); (4) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il mancato avviso a uno dei codifensori costituisce nullità "a regime intermedio" ma, non essendo stata eccepita tempestivamente dall'altro difensore presente, la nullità si è ritenuta sanata; la querela è stata considerata tempestiva rispetto alla ricezione della diffida/atto di contestazione; la valutazione di merito sulla sussistenza del reato è stata ritenuta adeguatamente motivata (falsa procura, artifici, distinta di bonifico falsa, ingiusto profitto e danno); il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato da gravi precedenti specifici e dalla commissione di ulteriori reati simili. Conseguentemente la condanna (1 anno e 3 mesi di reclusione e 500 euro di multa) è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto provati gli articoli costitutivi del delitto (artifici, uso di documentazione falsa, ingiusto profitto e danno) sulla base delle prove e della motivazione di merito
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento al regime delle nullità: omissione dell'avviso a un difensore è nullità rilevante nella categoria delle nullità intermedie
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Collegato al regime delle nullità e alla loro rilevabilità: la Corte ha contestualizzato la nullità dell'avviso nel quadro normativo delle nullità processuali
art. 180 cod. proc. pen.
Termine ultimo di deducibilità delle nullità a regime intermedio (deliberazione della sentenza di secondo grado), richiamato per spiegare la disciplina ma non applicabile in presenza di difensore presente che non eccepisce
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Termine più breve per l'eccezione di nullità quando la presenza del difensore è obbligatoria: la Corte ha ritenuto che, non essendo stata formulata l'eccezione dall'altro difensore presente, la nullità è stata sanata
art. 124 cod. proc. pen.
Riferimento alla tempestività della querela/azioni della persona offesa: la Corte ha ritenuto che la querela del 20/06/2015 fosse tempestiva rispetto alla ricezione della diffida e degli atti notificati nel marzo 2015
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha affermato il discrezionale potere del giudice di merito nel riconoscere o meno le attenuanti, potendo fare affidamento anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Elenco degli elementi per valutare le attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente (es. precedenti, gravità del fatto) per escludere le attenuanti
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che autorizza la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento di 3.000 euro
Massime di principio
- Se l'imputato è assistito da più difensori, l'avviso di udienza dovrebbe essere inviato a tutti; tuttavia, l'omessa notificazione ad uno dei codifensori costituisce nullità sanabile se l'altro difensore, presentatosi in udienza, non eccepisce tempestivamente secondo i termini di legge
- La tempestività della querela va valutata rispetto ai termini decorrenti dalla conoscenza formale dell'evento o dalla ricezione dell'atto (es. diffida/contestazione): una querela può essere comunque tempestiva se presentata entro i termini previsti dalla norma rispetto alla ricezione dell'atto
- In sede di legittimità il sindacato sui fatti è limitato: la Corte di Cassazione verifica la correttezza e la logica della motivazione di merito, ma non può rimettere in discussione la valutazione probatoria ove sia presente un apparato motivazionale coerente
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere o escludere le circostanze attenuanti generiche e può fondare la decisione anche su un singolo elemento rilevante della personalità del reo o della gravità del fatto (es. precedenti specifici, commissione di reati analoghi)
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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