Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49717/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arena era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa (art. 640 c.p.) relativo alla vendita di "catastini" (diritti di reimpianto di viti) mediante esibizione di una procura notarile e di una distinta di bonifico false. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità per omissione dell'avviso di udienza a uno dei difensori; (2) tardività della querela rispetto agli atti comunicati nel 2014; (3) insufficienza della motivazione circa il possesso del titolo per rivendere i "catastini" (contratto preliminare del 2012); (4) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il mancato avviso a uno dei codifensori costituisce nullità "a regime intermedio" ma, non essendo stata eccepita tempestivamente dall'altro difensore presente, la nullità si è ritenuta sanata; la querela è stata considerata tempestiva rispetto alla ricezione della diffida/atto di contestazione; la valutazione di merito sulla sussistenza del reato è stata ritenuta adeguatamente motivata (falsa procura, artifici, distinta di bonifico falsa, ingiusto profitto e danno); il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato da gravi precedenti specifici e dalla commissione di ulteriori reati simili. Conseguentemente la condanna (1 anno e 3 mesi di reclusione e 500 euro di multa) è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato di truffa: la Corte ha ritenuto provati gli articoli costitutivi del delitto (artifici, uso di documentazione falsa, ingiusto profitto e danno) sulla base delle prove e della motivazione di merito

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento al regime delle nullità: omissione dell'avviso a un difensore è nullità rilevante nella categoria delle nullità intermedie

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Collegato al regime delle nullità e alla loro rilevabilità: la Corte ha contestualizzato la nullità dell'avviso nel quadro normativo delle nullità processuali

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Termine ultimo di deducibilità delle nullità a regime intermedio (deliberazione della sentenza di secondo grado), richiamato per spiegare la disciplina ma non applicabile in presenza di difensore presente che non eccepisce

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Termine più breve per l'eccezione di nullità quando la presenza del difensore è obbligatoria: la Corte ha ritenuto che, non essendo stata formulata l'eccezione dall'altro difensore presente, la nullità è stata sanata

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Riferimento alla tempestività della querela/azioni della persona offesa: la Corte ha ritenuto che la querela del 20/06/2015 fosse tempestiva rispetto alla ricezione della diffida e degli atti notificati nel marzo 2015

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha affermato il discrezionale potere del giudice di merito nel riconoscere o meno le attenuanti, potendo fare affidamento anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenco degli elementi per valutare le attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente (es. precedenti, gravità del fatto) per escludere le attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che autorizza la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento di 3.000 euro

Massime di principio

  • Se l'imputato è assistito da più difensori, l'avviso di udienza dovrebbe essere inviato a tutti; tuttavia, l'omessa notificazione ad uno dei codifensori costituisce nullità sanabile se l'altro difensore, presentatosi in udienza, non eccepisce tempestivamente secondo i termini di legge
  • La tempestività della querela va valutata rispetto ai termini decorrenti dalla conoscenza formale dell'evento o dalla ricezione dell'atto (es. diffida/contestazione): una querela può essere comunque tempestiva se presentata entro i termini previsti dalla norma rispetto alla ricezione dell'atto
  • In sede di legittimità il sindacato sui fatti è limitato: la Corte di Cassazione verifica la correttezza e la logica della motivazione di merito, ma non può rimettere in discussione la valutazione probatoria ove sia presente un apparato motivazionale coerente
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere o escludere le circostanze attenuanti generiche e può fondare la decisione anche su un singolo elemento rilevante della personalità del reo o della gravità del fatto (es. precedenti specifici, commissione di reati analoghi)
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.