Cassazione Civile, Ordinanza n. 02837/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cessionaria di un credito bancario chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata, di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per mancanza di conteggi idonei a quantificare il credito. L’opposizione allo stato passivo era stata inizialmente dichiarata improcedibile per un vizio di notifica, ma tale decisione era stata cassata. Riassunto il giudizio, il tribunale aveva nuovamente rigettato l’opposizione ritenendo che il contratto non fosse un ordinario mutuo fondiario, bensì un mutuo di scopo condizionato; da ciò aveva tratto la conclusione che mancasse la prova dell’effettiva erogazione della somma, della disponibilità giuridica del denaro in capo al mutuatario e dell’adempimento dello scopo programmato. La ricorrente censurava tale qualificazione giuridica del contratto, deducendo anche violazione del contraddittorio e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’onere della prova e alla valutazione degli elementi documentali, ma la Corte ha accolto solo il primo motivo, ritenendo errata la riconduzione del contratto al paradigma del mutuo di scopo. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che il tribunale aveva erroneamente qualificato il contratto come mutuo di scopo sulla base della sola indicazione del programma di investimento contenuta nel testo negoziale. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo alla luce della corretta qualificazione del contratto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. L’eccezione di improcedibilità del ricorso per intervenuta chiusura del fallimento è stata disattesa. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nei giudizi di opposizione allo stato passivo ha funzione di instaurazione del contraddittorio; la sua tardiva o mancata esecuzione nel termine ordinatorio non produce, di per sé, una preclusione irreversibile se il curatore non si è costituito, dovendo trovare applicazione analogica la rinnovazione della notifica.
art. 291 c.p.c.
Richiamato in via analogica per disporre la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo quando il contraddittorio non sia stato correttamente instaurato e la parte resistente non si sia costituita.
art. 118, comma 2, l.fall.
La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi non determina improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo; la disciplina della chiusura della procedura consente la prosecuzione dei giudizi pendenti.
art. 1813 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione del contratto come mutuo di scopo condizionato e per sostenere l’applicazione della disciplina del mutuo bancario.
artt. 38 ss. d.lgs. n. 385/1993
La Corte ribadisce che il mutuo fondiario disciplinato dal testo unico bancario non è, di regola, un mutuo di scopo, poiché la destinazione della somma a specifiche finalità non ne costituisce elemento essenziale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel terzo motivo per denunciare un’erronea valutazione delle prove e della documentazione contrattuale da parte del tribunale.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla prova dell’erogazione del mutuo e dell’esistenza del credito insinuato al passivo.
art. 2700 c.c.
La Corte richiama il limite dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico, che copre la provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale ma non la veridicità intrinseca del loro contenuto.
Massime di principio
- Il mutuo fondiario disciplinato dagli artt. 38 ss. T.U.B. non è, per sua natura, un mutuo di scopo: la destinazione della somma a una specifica finalità non è elemento essenziale del tipo contrattuale e non può essere desunta solo dalla premessa del contratto o dall’indicazione del motivo del finanziamento.
- Per qualificare un contratto come mutuo di scopo occorre che l’obbligo di realizzare un determinato programma negoziale integri la causa del contratto e non si riduca a una mera finalità economica perseguita dal mutuatario; la semplice previsione di un impiego del denaro o di una dichiarazione di intenzioni non basta.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la notifica del ricorso e del decreto ha la sola funzione di instaurare il contraddittorio; la sua omissione o tardività nel termine ordinatorio non comporta automaticamente l’inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione, ma può imporre la rinnovazione della notifica se la controparte non si è costituita.
- La chiusura della procedura fallimentare, di per sé, non rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo in sede di legittimità; occorre distinguere tale evenienza dalla revoca del fallimento, che può incidere diversamente sul procedimento.
- La quietanza inserita in un atto pubblico o in un contratto notarile non prova in modo assoluto la verità del fatto dichiarato dalle parti, ma soltanto la provenienza della dichiarazione dal soggetto che appare sottoscrittore, ferma la possibilità di contestarne il contenuto nei limiti consentiti dall’ordinamento.
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