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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10647/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia originava dal rigetto, nei due gradi di merito, delle domande proposte dagli eredi di un investitore volte a ottenere la declaratoria di nullità del contratto-quadro di investimento e dei singoli ordini di acquisto eseguiti nel 2005 e 2006, nonché il risarcimento dei danni. Nel ricorso per cassazione erano stati articolati quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 30, comma 1, Reg. Consob, per avere la sentenza d'appello aderito ai principi sulla validità dei cosiddetti contratti monofirma; 2) violazione dell'art. 2358 c.c. per asserita concessione di aperture di credito finalizzate all'acquisto di azioni della società che deteneva l'intero capitale sociale della banca, oltre a difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione degli artt. 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 21 TUF, con riferimento a responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'intermediario, oltre a vizi motivazionali; 4) violazione degli artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007, dell'art. 21 TUF e dell'art. 115 c.p.c. in tema di profilatura del cliente e inappropriatezza degli investimenti, oltre ai medesimi vizi di motivazione. Successivamente, tuttavia, è stato depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, rilevando che l'adesione della controparte alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite. Ha altresì affermato che, per effetto dell'estinzione del giudizio, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 TUF

    Invocato dai ricorrenti per contestare la validità del contratto-quadro di investimento e dei singoli ordini, in relazione al requisito della forma e alla validità dei contratti monofirma.

  • art. 30, comma 1, Reg. Consob

    Richiamato in tema di disciplina formale e validità degli ordini di investimento.

  • art. 2358 c.c.

    Richiamato per denunciare la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della società controllante della banca.

  • artt. 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamati dai ricorrenti a fondamento della censura sulla violazione degli obblighi informativi e comportamentali dell'intermediario.

  • art. 21 TUF

    Invocato in relazione ai doveri dell'intermediario finanziario, alla responsabilità contrattuale e precontrattuale e alla profilatura dell'investitore.

  • artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamati per censurare la valutazione di appropriatezza degli investimenti e la profilatura del cliente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Base normativa della declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne ha escluso l'applicazione in ragione dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, validamente sottoscritta dalle parti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
  • In presenza di adesione della parte resistente alla rinuncia, la Corte non provvede sulle spese di lite.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Quando interviene una rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione proposti, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
  • Le censure relative alla validità dei contratti di investimento, agli obblighi informativi dell'intermediario e alla profilatura del cliente restano assorbite se il ricorso viene estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàResponsabilità precontrattualeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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