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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 2026-68 del 22.01.2026, adottata dal Sindaco pro tempore del Comune di Ferrara “ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per motivi di pubblica e privata incolumità. Dichiarazione di inagibilità del fabbricato condominiale denominato “Grattacielo” – Torre A “Grattacielo” avente accesso da Viale Costituzione 6 - Viale Cavour 177 – Via Felisatti 5”; - ove occorrer possa, del verbale del 19 gennaio 2026 del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Ferrara, avente a oggetto “Pratica VVF n. 5164. Sopralluoghi disposti nell’ambito degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 139/2006. Comunicazione di pericolo di incendio e di inosservanza della normativa di prevenzione incendi”; - di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Ferrara che ha dichiarato l’inagibilità di un fabbricato condominiale per motivi di pubblica e privata incolumità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, con la quale è stata dichiarata l’inagibilità della Torre A del complesso condominiale “Grattacielo”, fino all’adeguamento delle condizioni di sicurezza alle norme antincendio. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il verbale del Comando provinciale dei vigili del fuoco relativo ai sopralluoghi e alla comunicazione del pericolo di incendio e dell’inosservanza della normativa di prevenzione incendi, nonché ogni atto connesso. Dal testo emerge che i ricorrenti hanno contestato la legittimità del provvedimento, ma non sono specificati i singoli motivi di ricorso né le relative censure.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione perché l’ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata ed è stata adottata sulla base di un’adeguata istruttoria svolta dai vigili del fuoco. In particolare, gli accertamenti hanno evidenziato la fatiscenza strutturale e impiantistica del fabbricato e concreti rischi in caso di incendio. Il giudice ha ravvisato una situazione di grave pericolo concretamente minacciante l’incolumità dei cittadini e non ha individuato elementi idonei a mettere in discussione le valutazioni tecniche dei vigili del fuoco, recepite dal Comune, secondo cui la sicurezza degli occupanti delle Torri A, B e C non era garantita. È stata quindi ritenuta giustificata, in sede cautelare, la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari fino all’adeguamento delle condizioni di sicurezza antincendio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    per motivi di pubblica e privata incolumità

    La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco per fronteggiare una situazione concreta di grave pericolo per l’incolumità pubblica e privata.

  • artt. 19 e 20 d.lgs. 139/2006

    Sopralluoghi disposti nell’ambito degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 139/2006

    Le disposizioni sono richiamate quale base degli accertamenti e dei sopralluoghi svolti dai vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dai ricorrenti; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concederla.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un’ordinanza sindacale di inagibilità può ritenersi assistita da adeguato fumus di legittimità quando sia motivata mediante il recepimento di accertamenti tecnici dei vigili del fuoco che documentino condizioni di fatiscenza strutturale e impiantistica e concreti rischi di incendio.
  • Le valutazioni tecniche dei vigili del fuoco in materia di sicurezza antincendio possono essere contestate in sede cautelare solo mediante elementi specifici e idonei a evidenziarne l’erroneità o l’inattendibilità; in mancanza, il giudice amministrativo non ravvisa ragioni per disattenderle.
  • La dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari è cautelarmente giustificata quando l’istruttoria evidenzi che la sicurezza degli occupanti non è garantita e il provvedimento limiti la propria efficacia temporale fino all’adeguamento delle condizioni di sicurezza alle norme antincendio.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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