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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22548/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa (Errante, autrice dell'articolo) e per omesso controllo (Cusenza, direttore) in relazione a un articolo pubblicato sul "Il Messaggero" fondato su un dossier anonimo. I motivi di ricorso contestavano: 1) vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza di merito si era basata sulla sola testimonianza della persona offesa e non aveva valutato correttamente la credibilità di De Giorgi, mentre alcune affermazioni risultavano confermate da documenti e testimonianze; 2) errata applicazione della legge penale in relazione alla misura della pena irrogata a Cusenza; 3) intervenuta prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi non fondati sul merito ma ha rilevato d'ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione, perfezionatasi il 15/12/2023. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Sotto il profilo civile, però, i ricorsi sono stati rigettati (quindi restano valide le statuizioni civili a favore della parte civile) e i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità (importo non riportato nel testo fornito).

Norme richiamate

Massime di principio

  • La pubblicazione di notizie fondate su dossier anonimi impone un obbligo di verifica da parte del giornalista e del direttore: la mancanza di verifiche può essere ritenuta elemento decisivo per la responsabilità penale (diffamazione) e disciplinare.
  • La responsabilità del direttore per omesso controllo può essere riconosciuta se emerge che non sono state adottate le verifiche minime prima della pubblicazione; la stessa pena del direttore può essere valutata in misura equivalente a quella del giornalista a seconda del ruolo e della responsabilità dimostrata.
  • Le censure sulla credibilità di una persona offesa non bastano a ribaltare una decisione motivata che valorizza l'insieme delle prove (documenti, indagini, assenza di verifiche): il ricorso deve centrare la ratio decidendi per essere efficace.
  • La prescrizione estingue il reato anche quando la sentenza di merito abbia confermato la condanna; ciò non comporta necessariamente l'estinzione delle conseguenze civili, che possono rimanere operative e far sorgere obblighi risarcitori.
  • In sede di cassazione, se emergono fatti o profili che determinano l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali e lasciare ferme le questioni civili.
  • Chi impugna deve valutare attentamente i termini di prescrizione e le possibili cause di interruzione o sospensione, perché la sorte del processo penale può essere decisa anche da profili temporali indipendenti dal merito.

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