Cassazione Penale, Sentenza n. 22548/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa (Errante, autrice dell'articolo) e per omesso controllo (Cusenza, direttore) in relazione a un articolo pubblicato sul "Il Messaggero" fondato su un dossier anonimo. I motivi di ricorso contestavano: 1) vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza di merito si era basata sulla sola testimonianza della persona offesa e non aveva valutato correttamente la credibilità di De Giorgi, mentre alcune affermazioni risultavano confermate da documenti e testimonianze; 2) errata applicazione della legge penale in relazione alla misura della pena irrogata a Cusenza; 3) intervenuta prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi non fondati sul merito ma ha rilevato d'ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione, perfezionatasi il 15/12/2023. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Sotto il profilo civile, però, i ricorsi sono stati rigettati (quindi restano valide le statuizioni civili a favore della parte civile) e i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità (importo non riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta e la requisitoria in sede di cassazione; è stata utilizzata per regolare la modalità di deposito delle conclusioni e della requisitoria scritta.
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112
Richiamato come norma di proroga/collegamento alle disposizioni procedurali citate, non incide sul merito ma sull'operatività della precedente disciplina procedurale.
disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di impugnazione e alla formulazione dei motivi nella impugnazione per cassazione.
Massime di principio
- La pubblicazione di notizie fondate su dossier anonimi impone un obbligo di verifica da parte del giornalista e del direttore: la mancanza di verifiche può essere ritenuta elemento decisivo per la responsabilità penale (diffamazione) e disciplinare.
- La responsabilità del direttore per omesso controllo può essere riconosciuta se emerge che non sono state adottate le verifiche minime prima della pubblicazione; la stessa pena del direttore può essere valutata in misura equivalente a quella del giornalista a seconda del ruolo e della responsabilità dimostrata.
- Le censure sulla credibilità di una persona offesa non bastano a ribaltare una decisione motivata che valorizza l'insieme delle prove (documenti, indagini, assenza di verifiche): il ricorso deve centrare la ratio decidendi per essere efficace.
- La prescrizione estingue il reato anche quando la sentenza di merito abbia confermato la condanna; ciò non comporta necessariamente l'estinzione delle conseguenze civili, che possono rimanere operative e far sorgere obblighi risarcitori.
- In sede di cassazione, se emergono fatti o profili che determinano l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali e lasciare ferme le questioni civili.
- Chi impugna deve valutare attentamente i termini di prescrizione e le possibili cause di interruzione o sospensione, perché la sorte del processo penale può essere decisa anche da profili temporali indipendenti dal merito.
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