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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 110/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo: dedotta omessa motivazione circa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata con la pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la determinazione della durata della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse fornito una motivazione sufficiente e congrua in ordine alla scelta della sanzione amministrativa (ha optato per la sospensione anziché la revoca come più mite) e alla durata della sospensione, richiamando i criteri dell'art. 218 comma 2 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) e la giurisprudenza consolidata. Per tali ragioni il vizio dedotto non era concreto né confrontato con la motivazione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la pena su richiesta delle parti (patteggiamento); applicata in relazione alla determinazione della pena principale nel caso concreto.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede le sanzioni amministrative accessorie in materia di patente (revoca o sospensione). La Corte richiama che la scelta tra revoca e sospensione e la determinazione della durata spettano al giudice e devono essere motivate.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Individua i parametri per determinare la durata della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione). La Corte afferma che la motivazione sulla sospensione deve fare riferimento a questi parametri.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena penale; la Corte specifica che tali criteri non trovano applicazione diretta nella determinazione della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, che segue invece art. 218 cod. strada.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma qualificante il reato contestato al ricorrente (reato alla base della vicenda penale), richiamata in epigrafe come fattispecie commessa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la necessaria enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei termini previsti da tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Facoltà di condannare il ricorrente, in caso di inammissibilità colpevole, al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 ritenendolo equo.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 88 del 2019

    Richiamata per l'effetto che l'art. 222 cod. strada può comportare l'applicazione alternativa di revoca o sospensione della patente; utilizzata dal Tribunale e richiamata dalla Corte per giustificare la scelta della sanzione più mite.

  • Cass. Sez.4, ord. n. 37628 del 30/09/2021 (Di Cristofaro)

    Principio recente richiamato: se la sanzione accessoria (sospensione) è modesta o inferiore alla media edittale, basta una semplice menzione di adeguatezza/congruità; se invece supera la media o si discosta sensibilmente dal minimo edittale il giudice deve fornire motivazione dettagliata.

  • Cass. Sez.4, n. 4740 del 18/11/2020 (Di Marco)

    Conferma autonomia delle motivazioni tra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria e richiede riferimento ai parametri di gravità, danno e pericolo nel determinare la sospensione.

  • Cass. Sez. U, sent. n. 8488 del 27/05/1998 (Bosio)

    Richiamata in relazione ai criteri da considerare nella motivazione della durata della sospensione: gravità, entità del danno e pericolo della circolazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in riferimento ai criteri per valutare l'equità della condanna pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; la Corte l'ha richiamata per giustificare la somma comminata.

Massime di principio

  • Quando il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente la durata deve essere motivata in base ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione).
  • Se la durata della sospensione è modesta o inferiore alla media edittale, può essere sufficiente una menzione sintetica di adeguatezza o congruità; se invece la durata supera la media o si discosta significativamente dal minimo, il giudice deve fornire motivazione dettagliata.
  • La determinazione della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla commisurazione della pena penale (criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non sono direttamente applicabili alla sospensione della patente).
  • Nel caso di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria viene decisa dal giudice e non è automaticamente vincolata alla pattuizione delle parti: pertanto su di essa grava l'obbligo motivazionale del giudice.
  • In Cassazione il ricorrente deve confrontare espressamente le proprie doglianze con la motivazione di merito: contestazioni generiche o non riferite ai passaggi argomentativi del giudice di merito sono suscettibili di inammissibilità.
  • Se il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa o per carenza di fondamento procedurale, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.

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