Cassazione Civile, Ordinanza n. 12961/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura espropriativa immobiliare, il debitore aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza e il debitore aveva proposto reclamo, che il tribunale in composizione collegiale aveva dichiarato inammissibile. Il ricorso per cassazione censurava tale ordinanza collegiale, che aveva qualificato come reclamo ex art. 591-ter c.p.c. l'impugnazione proposta contro gli atti compiuti dal professionista delegato nelle operazioni di vendita, in particolare contro l'aggiudicazione provvisoria. La parte ricorrente ha proposto tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; emerge però che il ricorso mirava a contestare l'inammissibilità del reclamo e la qualificazione dell'atto impugnato. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto superflua la disamina dei motivi perché il ricorso era diretto contro un'ordinanza collegiale resa ex art. 669-terdecies c.p.c. su reclamo avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 591-ter c.p.c., atto che non ha natura decisoria né definitiva, non passa in giudicato ed è quindi non ricorribile per cassazione, né ordinaria né straordinaria ex art. 111 Cost. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 669-terdecies c.p.c.
il reclamo ex questa norma, nel caso concreto, ha avuto ad oggetto un'ordinanza del giudice dell'esecuzione; l'ordinanza collegiale resa all'esito del reclamo non è stata considerata impugnabile in cassazione perché priva di natura decisoria e definitiva.
art. 591-ter c.p.c.
gli atti del giudice dell'esecuzione compiuti nel corso delle operazioni di vendita delegate al professionista sono reclamabili secondo questa disposizione; l'ordinanza resa sul reclamo non è suscettibile di ricorso per cassazione.
art. 591-bis c.p.c.
viene richiamato come norma che disciplina la delega delle operazioni di vendita al professionista.
art. 111 Cost.
l'ordinanza collegiale ex art. 591-ter c.p.c. non è impugnabile neppure con ricorso straordinario ai sensi di questa disposizione, perché non decisoria né definitiva.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base per la misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'ordinanza collegiale resa all'esito del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti compiuti nelle operazioni di vendita delegate non ha natura decisoria né definitiva e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ex art. 111 Cost.
- Quando l'impugnazione in cassazione è proposta contro un provvedimento privo dei requisiti di decisorietà e definitività, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Nel procedimento esecutivo immobiliare con delega delle operazioni di vendita al professionista, il rimedio avverso gli atti del giudice dell'esecuzione è quello delineato dall'art. 591-ter c.p.c.; l'esito del reclamo non si trasforma in un provvedimento definitivamente impugnabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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