Sentenza n. 182/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del nuovo P.G.T. del Comune di Seriate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate n. 28 D.D. 13.06.2022, pubblicata nel B.U.R. Lombardia D.D. 5.10.2022, nella parte in cui ha destinato il terreno del ricorrente a tessuto con funzione ecologica o paesaggistica (art. 22 NTA), parte altresì della rete ecologica comunale (art. 37 NTA) soggetta alla disciplina transitoria di cui all'art. 44 NTA e ha respinto le osservazioni presentate dai ricorrenti in data 15.2.22 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovo PGT del Comune di Seriate, limitatamente alla classificazione dei mappali dei ricorrenti come tessuto con funzione ecologica o paesaggistica e come parte della rete ecologica comunale, con conseguente applicazione della disciplina dell’art. 44 NTA
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del nuovo PGT nella parte riguardante i loro mappali, chiedendo l’annullamento della destinazione che escludeva sostanzialmente ogni nuova edificazione e consentiva soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente, non presente sui lotti. Hanno dedotto, in sintesi, travisamento dei fatti, illogicità, irrazionalità e irragionevolezza della scelta pianificatoria, nonché ingiustificata compressione dello ius aedificandi e disparità di trattamento. Secondo i ricorrenti, i terreni costituiscono una ripa scoscesa di circa 1.000 mq., priva di pregio naturalistico, collocata in una zona densamente urbanizzata e circondata da edifici e condomini su tutti i lati. L’inclusione nella rete ecologica comunale sarebbe quindi incompatibile con la concreta situazione dei luoghi e con l’obiettivo dichiarato dal PGT di costruire un corridoio ecologico continuo. È stata inoltre valorizzata la precedente destinazione di uno dei mappali a parcheggio pubblico, le autorizzazioni comunali al taglio delle essenze arboree e la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 5313/2020, che aveva annullato un precedente vincolo di inedificabilità, facendo salvi gli ulteriori atti di riesercizio del potere. I ricorrenti hanno contestato anche il divieto di realizzare recinzioni munite di fondazioni, ritenendolo idoneo a favorire l’abbandono, il degrado e le intrusioni nel fondo. Il Comune ha eccepito la genericità dei motivi e la tardività dei depositi documentali e delle memorie, sostenendo nel merito l’ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche, la coerenza della variante con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di costruzione della rete ecologica e l’assenza di una posizione di affidamento qualificato alla ritipizzazione residenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di genericità del ricorso, ritenendo che i motivi, pur non rubricati secondo una tecnica tradizionale e formulati alternando profili di fatto e di diritto, consentissero di comprendere con sufficiente specificità le censure. Ha invece accolto l’eccezione di tardività del Comune: documenti, memoria e memoria di replica depositati oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. non sono stati utilizzati ai fini della decisione, essendo tali termini perentori. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha riconosciuto che le scelte di pianificazione generale sono assistite da amplissima discrezionalità e sono sindacabili soltanto per errori di fatto, abnormità, illogicità o irrazionalità manifeste, compresi gli errori di analisi o di metodo. Nella fattispecie, tuttavia, il Comune ha inserito i mappali in un corridoio ecologico nonostante fossero completamente circondati da aree intensamente edificate e privi di continuità con l’anello verde individuato dal PGT. La ripa non poteva ragionevolmente svolgere una funzione di connessione tra aree naturalistiche non più esistenti. La pianificazione ha quindi ignorato la concreta situazione dei luoghi, attribuendo ai terreni un ruolo ecologico artificioso e non coerente con gli obiettivi dichiarati. Il richiamo alla riduzione del consumo di suolo non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il divieto di edificazione, poiché, in assenza di un effettivo ambito dotato di naturalità da preservare o ricostituire, l’inedificabilità rischiava di risultare irragionevole e di impedire l’utilizzazione dei terreni in un ambito di completamento urbanizzato. Il TAR ha inoltre considerato rilevante l’effetto di degrado prodotto dalla disciplina dell’art. 44 NTA, che, in assenza di edifici esistenti, impediva sostanzialmente ogni intervento e consentiva soltanto recinzioni prive di fondazioni, con conseguente rischio di abbandono del bene, in contrasto con l’obiettivo di preservare le aree libere. Sono stati pertanto ravvisati travisamento, illogicità e irragionevolezza, con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla classificazione dei mappali. Il Comune è stato vincolato, in sede di riesercizio del potere, a esaminare la concreta situazione dei luoghi e a imprimere una destinazione coerente con essa, evitando effetti di degrado; per il riesame è stato fissato il termine di sei mesi dal deposito della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
La specificità dei motivi non richiede necessariamente rubricazione puntuale o formulazione giuridica rigorosa, purché le censure siano esposte in modo sufficiente a consentire l’identificazione delle tesi poste a fondamento della domanda.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
I termini per il deposito di documenti, memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica sono perentori; gli atti depositati tardivamente non possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione.
art. 22 NTA del PGT del Comune di Seriate
La disposizione disciplina il tessuto con funzione ecologica o paesaggistica, destinazione attribuita ai mappali dei ricorrenti e ritenuta illegittima in relazione alla concreta situazione dei luoghi.
art. 37 NTA del PGT del Comune di Seriate
La disposizione individua e disciplina la rete ecologica comunale, nella quale sono stati inclusi i mappali dei ricorrenti.
art. 44 NTA del PGT del Comune di Seriate
Nelle more dell’attuazione delle previsioni è vietata qualsiasi attività se non di manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazione e reintegrazione di recinzioni esistenti.
La disciplina transitoria applicata alle aree della rete ecologica, non essendovi edifici preesistenti sui mappali, impediva sostanzialmente l’edificazione e limitava le recinzioni a strutture prive di fondazioni; il TAR ha ritenuto che tali effetti potessero favorire l’abbandono e il degrado del bene.
L.R. Lombardia n. 31/2014
L’obiettivo di minimizzazione del consumo di suolo non legittima, di per sé, un divieto di edificazione privo di un effettivo interesse pubblico connesso alla preservazione o ricostituzione di un ambito dotato di caratteri di naturalità.
Massime di principio
- Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali sono ampiamente discrezionali, ma restano sindacabili quando derivano da errori di fatto, errori di analisi o di metodo, travisamento della situazione dei luoghi, abnormità, illogicità o irrazionalità manifeste.
- La classificazione di un’area come corridoio ecologico o componente della rete ecologica comunale deve essere coerente con la concreta situazione dei luoghi e con l’effettiva continuità o funzione di connessione delle aree verdi; non può fondarsi su una rappresentazione artificiosa di elementi naturalistici inesistenti o interrotti da un’urbanizzazione completa.
- L’obiettivo generale di riduzione del consumo di suolo non giustifica automaticamente l’inedificabilità di un lotto inserito in un contesto intensamente urbanizzato: occorre individuare un concreto interesse pubblico di preservazione o ricostituzione di caratteri di naturalità, altrimenti la scelta può risultare irragionevole.
- Nell’esercizio della pianificazione urbanistica l’amministrazione deve considerare anche gli effetti concreti della disciplina imposta sul bene e sull’interesse pubblico perseguito; una disciplina che impedisca ogni utilizzazione significativa e favorisca l’abbandono e il degrado può risultare incoerente con l’obiettivo di preservare le aree libere.
- Il giudicato che annulla una precedente destinazione urbanistica e fa salvi gli ulteriori provvedimenti di riesercizio del potere non impedisce una nuova pianificazione, ma vincola l’amministrazione a non reiterare i vizi accertati e a considerare la situazione di fatto già valutata dal giudice.
- I termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti, memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica hanno natura perentoria; gli atti depositati tardivamente devono essere espunti dal materiale utilizzabile per la decisione.
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