Sentenza n. 7213/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 16/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 Della comunicazione della precedente Determinazione; Della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 2016 Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251 Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 16/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all'Allegato A Della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: 1. decreto n. 634 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 2. decreto n. 696 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 3. decreto n. 692 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 4. nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 5. decreto n. 441 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 6. decreto n. 187 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) 7. decreto n. 145 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) 8. decreto n. 376 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); 9. decreto n. 149 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 10. decreto n. 130 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 11. decreto n. 101 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); 12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) 13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS). 14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità 15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità 16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento 17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216 Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); prot. n. 0005496-P-26/02/2020; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019; Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; Della comunicazione del precedente Decreto; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell' AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell'ESTAR; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria, unitamente all'Allegato 1 e 2; Della comunicazione della precedente Determinazione; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: della DGR n. 1118 del 14 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022) dell'ASL Umbria 1 della DGR n. 1773 del 15 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0228783 dell'11 novembre 2022) dell'ASL Umbria 2 della DGR n. 366 dell'11 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249447 dell'11 novembre 2022) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia della DGR n. 145 del 10 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249005 dell'11 novembre 2022) dell'Azienda Ospedaliera di Terni nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente all'Allegato A; Della comunicazione del siffatto Decreto inviata alla ricorrente; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti determine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Determina del DG ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14/11/2022; Determina del DG Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del DG Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del DG istituto di ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); prot. n. 0005496-P-26/02/2020; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019; Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO; Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 recante “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della provincia autonoma di Trento per gli anni 2000 15, 2016, 2017 e 2018”, unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Della deliberazione, non conosciute, del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento n. 499 del 16/9/2019; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 recante “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Della determina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 20/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto n. 172 del 13/12/2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Nota prot. regionale n. 544830 del 24/11/2022 dell'Area Sanità e Sociale con la quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento della certificazione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento”; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 20/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1; Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260; Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna; Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 18/4/2023: PER L'ANNULLAMENTO della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023 unitamente agli Allegati A, B e C; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BARI Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI Delibera D.G. n. 255 del 2/2/2023 dell'ASL BRINDISI Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA Delibera C.S. n. 134 del 3/2/20023 dell'ASL LECCE Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); prot. n. 0005496-P-26/02/2020; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019; Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 29/9/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10686/2023 avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", unitamente agli Allegati 1 e 2; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Della determina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.06.2023; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eb Neuro S.p.A. il 28/3/2025: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all'Allegato 1; Della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861; NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO, PER QUANTO OCCORRE POSSA Della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta; Delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n.1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute; Della Delibera n. 160 del 3/2/2025; NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI E SEGNATAMENTE Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1; Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260; Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna; Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EB NEURO S.P.A. il 11\7\2025 : PER L’ANNULLAMENTO Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14 marzo 2025 unitamente all’Allegato A recante: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 38 del 28/04/2025 NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO, PER QUANTO OCCORRE POSSA Del Decreto n. 67/SALU del 31.12.2022 non conosciuto; Del Decreto n. 44/ARS del 30/05/2023 non conosciuto; Decreto n. 4/SALU del 13/02/2024 non conosciuto; Decreto n. 23/SALU del 22/04/2024 non conosciuto; NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL NONO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI E SEGNATAMENTE Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente all’Allegato A; Della comunicazione del siffatto Decreto inviata alla ricorrente; NONCHE’ PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti determine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Determina del DG ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14/11/2022; Determina del DG Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del DG Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del DG istituto di ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE’, PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; Dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida attuative, accordi e circolari presupposti, nonché provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario e ha successivamente proposto numerosi motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali e provinciali applicativi del payback sui dispositivi medici. Ha dedotto, in via principale, l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015, sotto i profili della violazione degli artt. 3, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 5, 11 e 32 Cost. e degli artt. 101 e 102 TFUE, nonché dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto e libertà d'impresa. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti ministeriali e degli atti presupposti, sostenendo che la fissazione dei tetti regionali nel 2019 e l'attivazione del ripiano nel 2022 avrebbero avuto natura retroattiva, alterato l'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura conclusi negli anni 2015-2018, violato l'affidamento delle imprese e disatteso le tempistiche previste dalla legge. I motivi aggiunti contro gli atti regionali e provinciali sono stati proposti principalmente per illegittimità derivata dagli atti ministeriali e, comunque, contestando il calcolo del fatturato e degli importi dovuti a titolo di ripiano.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo, richiamando e facendo proprie le motivazioni delle precedenti sentenze della stessa Sezione e, in particolare, della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024. Ha ritenuto che il payback per gli anni 2015-2018 costituisca una misura ragionevole e proporzionata, diretta alla razionalizzazione della spesa sanitaria e configurabile come contributo solidaristico. La disciplina legislativa contiene gli elementi essenziali dell'obbligo, individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri di determinazione del ripiano, senza violare la riserva di legge. Non sussiste violazione del principio di irretroattività o del legittimo affidamento, poiché fin dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; la successiva disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste, senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. La fissazione del tetto regionale nel 2019 al 4,4% non è stata ritenuta imprevedibile, essendo già noto il tetto nazionale nella medesima misura. Il payback, inoltre, opera esternamente ai contratti di gara e sul fatturato complessivo delle imprese, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento; non è stata dimostrata una riduzione eccessiva dei margini di utile. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché i provvedimenti regionali e provinciali si limitano ad attività vincolate, tecnico-contabili e ricognitive: individuazione delle imprese, calcolo del fatturato e applicazione di percentuali predeterminate. Tali atti non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma incidono su un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e sul diritto soggettivo dell'impresa al corretto calcolo della somma dovuta. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disciplina legislativa del payback individua il tetto di spesa, i soggetti obbligati, le quote di ripiano e le procedure per la determinazione dell'obbligazione; per gli anni 2015-2018 le attività regionali e provinciali sono vincolate e attuative.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback, qualificata come contributo solidaristico, rispetta la riserva di legge perché la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali di determinazione.
art. 41 Cost.
Il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018 è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e di tutela della salute.
art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non risultano violati i principi di irretroattività e tutela della proprietà, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015 e la disciplina successiva ha reso operative procedure già previste.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Attribuisce a regioni e province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano, verificare la documentazione contabile e imporre il pagamento delle quote già determinate secondo criteri legislativi e statali.
art. 2, comma 1, d.m. 6 ottobre 2022
La quota percentuale di ripiano a carico delle imprese è predeterminata e costituisce parametro vincolante per gli atti regionali e provinciali.
art. 3 d.m. 6 ottobre 2022
Demanda agli enti del servizio sanitario attività meramente istruttorie e tecnico-contabili di ricognizione delle fatture e calcolo del fatturato delle singole imprese.
art. 4 d.m. 6 ottobre 2022
Attribuisce alle regioni e alle province autonome la verifica della coerenza dei dati contabili e l'adozione degli elenchi delle imprese e degli importi dovuti, senza margini di discrezionalità.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Il TAR richiama il criterio del riparto ordinario, rilevando che la controversia non rientra in una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015; la disciplina successiva può rendere operative procedure già previste senza assumere natura retroattiva sostanziale.
- La fissazione nel 2019 del tetto regionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non è imprevedibile quando tale percentuale corrisponde al tetto nazionale già stabilito e conoscibile dagli operatori del settore.
- Il payback opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura, incidendo sul fatturato complessivo dell'impresa e non su quantità, prezzi o risultati dell'affidamento; pertanto, in assenza di prova di un'incidenza eccessiva sui margini di utile, non altera la par condicio né l'equilibrio delle gare.
- Gli atti regionali e provinciali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, individuano le imprese soggette al ripiano e quantificano le somme dovute mediante dati contabili e percentuali predeterminate costituiscono attività vincolata, meramente tecnico-contabile e ricognitiva, priva di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo degli importi di payback risultanti dagli atti regionali o provinciali riguardano un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e il diritto soggettivo dell'impresa al corretto adempimento, sicché appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa.
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