Ordinanza n. 9641/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) dell’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina per l’aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all’art. 16, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”; b) delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegate all’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina; c) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati. per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso del titolo di studio (diploma o laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l’accesso all’insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l’inclusione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d’insegnamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle, nella parte in cui limitano la valutazione integrale del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e le Tabelle di valutazione dei titoli dalla A/1 alla A/10, chiedendo l’annullamento, anche cautelare, della previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla valutazione integrale di tali servizi, svolti prima della nomina, come servizio d’insegnamento ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Il TAR ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei ricorrenti risultano prima facie eterogenee, anche in relazione alla diversa natura del servizio concretamente svolto. Il Collegio ha ravvisato altresì un possibile conflitto di interessi tra i ricorrenti, considerato che l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 menziona il servizio militare di leva e quello sostitutivo assimilato, senza riferirsi al servizio civile nazionale o universale, a differenza della precedente Ordinanza n. 88 del 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie di interesse dei ricorrenti. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova dell’avvenuta notificazione nei successivi cinque giorni. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e fissati a pena di improcedibilità. Inoltre, in relazione ai dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo e al possibile conflitto di interessi, ha assegnato ai ricorrenti e alle amministrazioni resistenti venti giorni per il deposito di memorie limitate a tale questione. Ha rinviato la prosecuzione dell’esame alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Disposizioni richiamate dall’ordinanza ministeriale quale base normativa della disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.
codice del processo amministrativo
Il TAR ne ha applicato le disposizioni in materia di integrazione del contraddittorio e notificazione mediante pubblici proclami, fissando termini perentori a pena di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso collettivo riunisce posizioni soggettive prima facie eterogenee, il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio dubbi sulla sua ammissibilità e assegnare alle parti un termine per il contraddittorio su tale questione.
- La proposizione di un ricorso collettivo può risultare problematica quando la diversità della situazione sostanziale dei ricorrenti sia idonea a determinare un possibile conflitto di interessi tra di essi.
- Nel giudizio amministrativo, quando devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti partecipanti a una procedura suscettibili di essere incisi dalla decisione, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- I termini stabiliti dal giudice per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione possono essere qualificati come perentori e fissati a pena di improcedibilità.
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