Regolamento (UE) 2026/1158
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1158 della Commissione, del 28 maggio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul precedente atto di autorizzazione di un additivo per mangimi, limitandosi ad aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione. La Commissione qualifica espressamente la modifica come puramente amministrativa, senza necessità di una nuova valutazione scientifica dell’additivo. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte già prodotte ed ეტichettate prima dell’entrata in vigore.
Modifica meramente amministrativa del regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 per aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione di un additivo per mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica all’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) autorizzato come additivo per mangimi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/60, con riferimento ai soggetti della filiera interessati dalla commercializzazione, etichettatura, immissione sul mercato e utilizzo dell’additivo. La modifica riguarda esclusivamente il cambio di denominazione del titolare dell’autorizzazione da BASF SE a Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH. È previsto un regime transitorio per i prodotti già fabbricati ed etichettati prima dell’entrata in vigore del regolamento, che possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Modifica del titolare dell’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1158 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 relativo all’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte. La finalità è esclusivamente quella di aggiornare la denominazione del titolare dell’autorizzazione, senza incidere sulla sostanza dell’autorizzazione né comportare una nuova valutazione scientifica.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3, che disciplina le modifiche amministrative delle autorizzazioni. Nei considerando si evidenzia che il titolare originario, BASF SE, ha chiesto la sostituzione del proprio nome con "Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH" e che la modifica è stata considerata meramente amministrativa. È inoltre richiamato il fatto che l’EFSA è stata informata della domanda.
Modifiche apportate al regolamento (UE) 2023/60
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 in due punti:
- nel titolo, il nome "BASF SE" è sostituito da "Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH";
- nell’allegato, seconda colonna, il medesimo cambio di denominazione è effettuato. La sostituzione consente al nuovo soggetto di esercitare i diritti connessi alla commercializzazione dell’additivo autorizzato.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce una misura transitoria per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti sul mercato. L’additivo prodotto ed etichettato prima dell’entrata in vigore, nel rispetto delle regole applicabili fino a quel momento, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e portata del regolamento
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolare dell’autorizzazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 è modificato sostituendo, sia nel titolo sia nell’allegato, il nome "BASF SE" con "Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH". La modifica riguarda l’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi.
Natura amministrativa della modifica
La Commissione precisa che la variazione dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misura transitoria per le scorte esistenti
L’additivo per mangimi prodotto ed etichettato prima della data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle norme applicabili anteriormente, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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