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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1229

Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione del 29 novembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l’aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad essi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole operative uniformi per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, con particolare riguardo alla verifica della completezza e coerenza dei dati ricevuti, al calcolo di un punteggio di completezza, alla produzione di un rapporto giornaliero aggregato e alle modalità di accesso ai dati da parte dei soggetti autorizzati. Introduce requisiti tecnici su formato XML, interfacce sicure machine-to-machine e cifratura, oltre a termini stringenti per riscontri, richieste e accesso alle informazioni. Disciplina anche la conservazione dei dati e dei log di segnalazione per 10 anni dalla cessazione della cartolarizzazione.

Norme tecniche per gli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, inclusi verifica dei dati, punteggio di completezza, formati di scambio e accesso alle informazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, cioè i soggetti legittimati ad accedere ai dati detenuti dai repertori (tra cui, in base al regolamento quadro, autorità competenti, ESMA e altre autorità/entità abilitate). Riguarda le informazioni e la documentazione sulle cartolarizzazioni trasmesse ai repertori ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e dei regolamenti delegato/di esecuzione collegati. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE; prevede inoltre obblighi di conservazione per 10 anni dalla cessazione della cartolarizzazione.

Regolamento delegato (UE) 2020/1229 sui repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Il regolamento detta norme tecniche di regolamentazione che integrano il regolamento (UE) 2017/2402, disciplinando gli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni. La finalità è garantire che i dati relativi alle cartolarizzazioni siano raccolti, verificati, aggregati e messi a disposizione in modo armonizzato, comparabile e sicuro, così da consentire ai soggetti abilitati di adempiere alle rispettive responsabilità di vigilanza, controllo e mercato.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano i repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, cioè i destinatari legittimati ad accedere ai dati detenuti dai repertori. L’atto opera nel quadro delle segnalazioni di cartolarizzazioni previste dal regolamento quadro e dai regolamenti delegato e di esecuzione collegati, includendo i dati sulle esposizioni sottostanti, sulle comunicazioni agli investitori, sulle informazioni privilegiate, sugli eventi significativi e sulla documentazione di supporto.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, il "soggetto segnalante" è quello designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402; la "data limite dei dati" è la data di riferimento delle informazioni segnalate secondo il regolamento delegato (UE) 2020/1224. Queste definizioni sono centrali perché il regolamento collega verifiche, reportistica e accesso a tali parametri temporali e soggettivi.

Rapporto di fine giornata e standard di presentazione

L’articolo 2 impone ai repertori di produrre giornalmente un rapporto unico e aggregato di fine giornata relativo a tutte le cartolarizzazioni segnalate, con esclusione di quelle rigettate. Il rapporto deve contenere una serie di dati minimi: identificativo unico, eventuali codici ISIN, importo aggregato dei saldi correnti, nome della cartolarizzazione, distinzione ABCP/non ABCP, tipo di struttura, metodo di trasferimento del rischio, dati identificativi del cedente/promotore/SSPE, data dell’ultimo pagamento interessi, marcature temporali delle comunicazioni, data limite dei dati, numero delle comunicazioni riferite alla stessa data, punteggio di completezza, nonché indicazioni sul paese di stabilimento e sulle esposizioni sottostanti. Il rapporto deve essere reso disponibile in formato XML e le marcature temporali devono essere allineate all’UTC con scarto massimo di un secondo.

Punteggio di completezza dei dati

L’articolo 3 introduce un punteggio di completezza per ciascuna comunicazione. Il punteggio si calcola tramite la matrice dell’allegato, prendendo in considerazione la percentuale di campi contrassegnati come "ND1" e la percentuale di campi valorizzati con "ND2", "ND3" o "ND4-AAAA-MM-GG". Ai fini del calcolo, i valori nel formato "ND4-AAAA-MM-GG" sono considerati come "ND4". Il punteggio funge da indicatore sintetico della qualità del dato trasmesso e viene richiamato nel rapporto giornaliero.

Verifiche di completezza, coerenza e documentazione

L’articolo 4 disciplina un sistema articolato di controlli. I repertori verificano anzitutto l’identità del soggetto segnalante e la correttezza del codice dell’elemento della comunicazione; per le informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), del regolamento (UE) 2017/2402, controllano anche il rispetto della struttura e del formato dei modelli, la coerenza interna e comparativa delle informazioni, la correttezza della data limite e della marcatura temporale, nonché l’uso consentito delle opzioni "No Data" e la loro idoneità rappresentativa.

Per la documentazione di supporto, il repertorio non effettua un controllo materiale pieno ma richiede una conferma scritta del soggetto segnalante circa la completezza della documentazione e la sua coerenza con la struttura e le caratteristiche della cartolarizzazione. Tale conferma va richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli, poi ogni dodici mesi e ogni volta che venga reso disponibile un nuovo documento; in assenza di risposta entro 14 giorni, il repertorio sollecita una nuova trasmissione entro 14 giorni.

Le comunicazioni incomplete o incoerenti sono rigettate, salvo alcune incoerenze comparative tra comunicazioni passate, per le quali il regolamento prevede soltanto una notifica. Il repertorio comunica senza indebito ritardo ai soggetti interessati sia tali incoerenze sia l’eventuale mancanza di conferma scritta. Entro un’ora dal ricevimento delle informazioni deve inoltre inviare al soggetto segnalante un riscontro dettagliato con identificativo della cartolarizzazione, codice dell’elemento e marcatura temporale. Ogni lunedì entro le 19.00 UTC deve essere pubblicato un rapporto delle informazioni rigettate nel periodo precedente, comprensivo di motivi, circostanze e spiegazioni fornite dal soggetto segnalante entro le 17.00 UTC del lunedì di pubblicazione.

Motivi di rigetto

L’allegato elenca le categorie di motivazione del rigetto: non conformità dello schema, mancanza di autorizzazione del soggetto segnalante, errore logico/codice dell’elemento non corretto, non conformità a una o più norme di convalida e rappresentatività insufficiente della comunicazione. Tali categorie servono per uniformare la classificazione dei rigetti e per rendere confrontabili i controlli effettuati dai diversi repertori.

Accesso alle informazioni e criteri di selezione

L’articolo 5 definisce l’oggetto dell’accesso: tutte le informazioni ricevute, il rapporto di fine giornata, il punteggio di completezza, i risultati delle verifiche e le formule/metodi di calcolo e aggregazione. L’articolo 6 prevede che l’accesso avvenga su richiesta, con indicazione del richiedente, dei referenti, dei soggetti autorizzati, delle credenziali SSH, della tipologia di richiesta e dei criteri di selezione. I repertori devono designare referenti, pubblicare sul proprio sito termini, condizioni e istruzioni, e predisporre le modalità tecniche di accesso entro 30 giorni.

I termini di messa a disposizione sono differenziati: entro le 19.00 UTC del giorno di riferimento per i rapporti di fine giornata; entro le 19.00 UTC del primo giorno successivo per le cartolarizzazioni non ancora prezzate, non scadute o scadute da meno di un anno; entro tre giorni lavorativi per cartolarizzazioni scadute da più di un anno o per richieste cumulative. L’accesso può essere filtrato secondo molteplici criteri, tra cui tipo di cartolarizzazione, struttura, metodo di trasferimento del rischio, codici identificativi, criteri geografici, date e valuta. Le informazioni accessibili sono fornite in formato XML.

Sicurezza del trasferimento dei dati

L’articolo 7 impone l’uso di protocolli di firma elettronica e cifratura, nonché di un’interfaccia machine-to-machine sicura basata su SSH. I repertori devono utilizzarla sia per ricevere dati dai soggetti segnalanti o da altri repertori sia per trasferire dati ai soggetti destinatari dell’accesso. La standardizzazione dei messaggi XML è funzionale a garantire interoperabilità e comparabilità tra repertori.

Conservazione delle informazioni

L’articolo 8 impone ai repertori di conservare per 10 anni dalla cessazione della cartolarizzazione tutte le verifiche svolte, le conferme scritte ricevute, i risultati comunicati ai soggetti segnalanti, le spiegazioni di incompletezza/incoerenza, le rettifiche e cancellazioni, nonché ogni altra informazione generata o presentata ai sensi del regolamento. Il log di segnalazione deve contenere elementi specifici di tracciabilità, compresi i contenuti precedente e nuovo delle modifiche apportate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento delegato, integra il quadro della cartolarizzazione delineato dal regolamento (UE) 2017/2402 e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/1224, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227.

Disposizioni principali

Definizioni essenziali

L’articolo 1 definisce il "soggetto segnalante" come il soggetto designato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, e la "data limite dei dati" come la data di riferimento delle informazioni segnalate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/1224.

Rapporto di fine giornata

L’articolo 2 impone ai repertori di generare giornalmente un rapporto unico aggregato per tutte le cartolarizzazioni segnalate, escluse quelle rigettate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6. Il rapporto deve includere un insieme minimo di dati identificativi, strutturali, geografici e temporali, oltre al punteggio di completezza e alla data limite dei dati; deve essere messo a disposizione in formato XML. Le marcature temporali non possono discostarsi di più di un secondo dall’UTC mantenuto dai centri di metrologia del tempo indicati dal BIPM.

Punteggio di completezza dei dati

L’articolo 3 prevede il calcolo, per ogni comunicazione di dati, di un punteggio di completezza sulla base della matrice dell’allegato. Il calcolo dipende dalla percentuale di campi valorizzati con le opzioni "ND1" e con le opzioni "ND2", "ND3" o "ND4-AAAA-MM-GG"; tali campi sono trattati come "ND4" ai fini del punteggio.

Verifica di completezza e coerenza e rigetto delle comunicazioni

L’articolo 4 disciplina le verifiche sui dati comunicati: controllo del nome del soggetto segnalante e del codice dell’elemento della comunicazione; verifica della conformità a struttura e formato dei modelli, delle coerenze interne e tra comunicazioni, della data limite e della marcatura temporale, nonché dell’uso corretto delle opzioni "No Data". Sono previste verifiche specifiche sulla documentazione di supporto mediante conferma scritta del soggetto segnalante, entro 5 giorni lavorativi dalla prima emissione, poi ogni 12 mesi e entro 5 giorni lavorativi da ogni nuovo documento; in mancanza di conferma, è prevista una sollecitazione con ulteriore termine di 14 giorni. Le comunicazioni incomplete o incoerenti sono rigettate, salvo alcune incoerenze di natura comparativa per cui è prevista una mera notifica; il repertorio deve anche inviare un riscontro entro un’ora e pubblicare ogni lunedì entro le 19.00 UTC un rapporto delle informazioni rigettate con motivazioni e spiegazioni eventualmente ricevute.

Dettagli delle informazioni accessibili

L’articolo 5 stabilisce che l’accesso copre: tutte le informazioni ricevute dai soggetti segnalanti; il rapporto di fine giornata, il punteggio di completezza e i risultati delle verifiche; nonché formule, metodi di calcolo e aggregazione utilizzati.

Modalità e termini di accesso

L’articolo 6 prevede che l’accesso sia concesso su richiesta, contenente dati identificativi del richiedente, referenti, tipologia di soggetto, nominativi degli autorizzati, credenziali SSH, natura della richiesta (ad hoc o periodica) e criteri di selezione delle informazioni. I repertori devono designare referenti, pubblicare termini e istruzioni sul sito web e predisporre l’accesso tecnico entro 30 giorni. I termini di rilascio variano: entro le 19.00 UTC del giorno del rapporto per i rapporti giornalieri; entro le 19.00 UTC del primo giorno successivo per cartolarizzazioni non ancora prezzate, non scadute o scadute da meno di un anno; entro 3 giorni lavorativi per cartolarizzazioni scadute da più di un anno o per richieste che comprendono più cartolarizzazioni. L’accesso può essere filtrato per numerosi criteri anagrafici, geografici, temporali e tipologici; le informazioni sono fornite in XML.

Standard tecnici di raccolta e trasferimento

L’articolo 7 impone l’uso di protocolli di firma elettronica e cifratura, di un’interfaccia sicura machine-to-machine e del protocollo SSH. Le comunicazioni tra repertori, soggetti segnalanti e soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 devono avvenire con messaggi XML standardizzati.

Conservazione delle informazioni

L’articolo 8 prevede la conservazione per 10 anni dalla cessazione della cartolarizzazione di tutte le verifiche, conferme scritte, risultati dei controlli, spiegazioni dei soggetti segnalanti, rettifiche, cancellazioni e di ogni altra informazione generata o presentata ai sensi del regolamento. Il log di segnalazione deve riportare identificativo unico, codice dell’elemento, marcature temporali e descrizione delle modifiche, comprensiva di contenuto precedente e nuovo.

Allegato: matrice del punteggio e motivi di rigetto

L’allegato contiene la matrice di calcolo del punteggio di completezza, basata su due input percentuali, e le categorie di motivazione del rigetto: schema, autorizzazione, logica, attività e rappresentatività.

Entrata in vigore

L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecartolarizzazionemercati finanziarivigilanza finanziariascambio di datistandard tecnici di regolamentazione

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