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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3320/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). I difensori hanno proposto cinque motivi: (1) errata applicazione dell'art. 74 perché le condotte non integrerebbero fattispecie associativa (mancanza di adesione stabile e apporto funzionale, assenza di flussi economici; richiamo a un presunto giudicato cautelare nel procedimento di Modena); (2) mancata indicazione degli elementi probatori a sostegno dell'accordo per reati indeterminati; (3) mancata distinzione tra concorso in reati-fine e associazione a delinquere; (4) travisamento della prova circa la presenza dello Iovinelli a Castel San Pietro Terme il 1/9/2020 (posto come episodio di cessione); (5) violazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. per mancata valutazione concreta di misure meno afflittive (arresti domiciliari), dato il ruolo marginale, l'incensuratezza e l'assenza di armi o dispositivi criptati. In data 14/10/2022 sono stati depositati motivi aggiunti, tra cui la censura che l'episodio di Castel San Pietro non era stato incluso nella richiesta di rinvio a giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a contestare la valutazione del materiale probatorio senza prospettare errori di diritto; il Tribunale di riesame aveva motivato in modo congruo indicando numerosi episodi (tra cui la disponibilità dell'appartamento di Via Attiraglio, il rinvenimento di ingenti quantità di stupefacente e armi, videosorveglianza che documentava gli accessi, e un'impronta papillare su un barattolo di caffè usato per eludere i controlli) e la cooperazione con i vertici dell'organizzazione, oltre a dichiarazioni del collaborante Osadolor Seedorf Osarobo. I motivi 2 e 3 sono stati ritenuti infondati in base ai consolidati principi di diritto: per l'art. 74 non è richiesta investitura formale ma un contributo funzionale e adesione stabile, desumibili anche da reiterati reati-fine e rapporti di collaborazione collaudati. Il motivo 4 è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il P.M. non ha esercitato l'azione penale per quell'addebito; il motivo 5 è inammissibile per carenza di interesse perché il GIP ha poi attenuato la misura il 7/6/2022. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte richiama che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede la prova della stabile adesione e della volontà consapevole di partecipare ad una struttura criminale; non è necessaria un'investitura formale ma il contributo deve essere funzionale all'esistenza dell'associazione e può essere desunto da ripetute condotte in concorso e da elementi di disponibilità di mezzi/luoghi

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiede che il giudice valutI la sussistenza dei presupposti per le misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare; nel caso concreto la questione è stata resa priva di interesse per il riesame in seguito alla successiva attenuazione della misura da parte del GIP

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020

    Principi consolidati: per l'accertamento dell'associazione sono rilevanti indizi gravi, precisi e concordanti; la reiterazione di reati-fine e rapporti di collaborazione duraturi possono dimostrare la partecipazione associativa e il contributo funzionale dell'indagato

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in materia di stupefacenti non basta sollevare dubbi sulla valutazione della prova: il riesame non è luogo per un nuovo giudizio di merito, salvo errori di diritto o vizi di motivazione evidenti
  • La configurazione dell'art. 74 T.U. stupefacenti richiede indizi di adesione stabile e di un contributo funzionale all'organizzazione; non è necessaria una formale 'investitura', ma servono elementi concreti (reiterazione di episodi, disponibilità di locali, compiti affidati, contatti con i vertici)
  • Elementi materiali come videosorveglianza, impronte e la disponibilità di un luogo di stoccaggio costituiscono indici rilevanti per la partecipazione all'associazione e possono giustificare misure cautelari severe
  • Se il pubblico ministero non esercita l'azione penale su un addebito oppure il GIP attenua successivamente la misura, viene meno l'interesse a impugnare quel specifico profilo cautelare (inammissibilità per carenza di interesse)
  • Nel valutare l'adeguatezza della misura cautelare il difensore deve documentare elementi concreti che rendano percorribile una misura meno afflittiva (es. comprovata assenza di ruolo operativo, legami con fornitori, pericolo di inquinamento probatorio); mere affermazioni non sono sufficienti

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