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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32912/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della sentenza di condanna per furto aggravato (per l'uso di mezzo fraudolento e per la destrezza) e per il reato connesso all'uso indebito di una carta (art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007). Fatto: i due avrebbero indotto la vittima ad arrestare il veicolo offrendo in vendita una cassetta di meloni; durante la trattativa uno distraeva la vittima mentre l'altro si appropriava del portafogli contenente denaro e una carta bancoposta con PIN, poi utilizzata per prelevare 850 euro. Motivi di ricorso: (i) mancata motivazione sulla esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento; (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla destrezza (contestando che vi sia stata una condotta distrattiva provocata da Iorio); (iii) contestazione del diniego delle attenuanti generiche in ragione della natura occasionale del fatto, del modesto danno e del comportamento processuale dei rei (tra cui il rito abbreviato).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (mezzo fraudolento) ha ritenuto infondato il vizio, osservando che la Corte di appello ha implicitamente rigettato il motivo e che la fattispecie ricade nei parametri giurisprudenziali che ammettono l'aggravante quando vi è una messa in scena idonea a eludere le difese del detentore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo e il ricorso di Vitelli, relativi alle attenuanti generiche, sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando i precedenti penali specifici e le modalità della condotta, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se non contraddittoria. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616, comma 1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007

    Applicata alla fattispecie con riguardo all'uso indebito della carta bancoposta trovata nel portafogli; la condotta è stata ritenuta integrativa del reato connesso all'utilizzo illecito dello strumento di pagamento

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro per le attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valutato gli elementi indicati dall'art. 133 (circostanze favorevoli e sfavorevoli) e ha ritenuto preponderanti i precedenti specifici e le modalità della condotta, giustificando il diniego delle attenuanti

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella disamina dei vizi di motivazione; la Corte osserva che alcune doglianze di motivazione non sono sindacabili in Cassazione se richiedono valutazioni di diritto non dedotte come violazione di legge

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Posto a base della condanna alla Cassa delle ammende: la Corte dispone il pagamento di una somma equa (euro 3.000,00 per ciascun ricorrente) a favore della Cassa

Massime di principio

  • La qualificazione dell'aggravante del "mezzo fraudolento" richiede una messa in scena o una predisposizione astuta e ingegnosa idonea a eludere le misure di difesa del detentore: non basta una semplice offerta commerciale occasionale se questa è parte di una messa in scena volta a sorprendere la vittima
  • L'aggravante della "destrezza" sussiste quando l'agente provoca o crea una situazione di distrazione con abilità tali da consentire un'immediata e rapida sottrazione non percepibile dalla vittima; l'approfittamento di una distrazione non provocata dall'agente può essere insufficiente a integrare la destrezza
  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si fondano su una diversa ricostruzione dei fatti sono spesso inammissibili perché implicano un sindacato di merito non consentito
  • La decisione sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito e rimane insindacabile in sede di legittimità purché la motivazione sia non contraddittoria e indichi gli elementi decisivi (es. precedenti specifici, modalità della condotta)
  • La mancata esposizione puntuale di tutte le ragioni di rigetto di un motivo in appello può risultare solo formalmente censurabile; ai fini della Cassazione è rilevante se esista una ragione giuridica per qualificare l'atto del giudice come violazione di legge
  • In casi con utilizzo indebito di carte ritrovate col portafogli, la condotta di appropriazione unita all'uso successivo della carta integra responsabilità anche per i reati connessi all'uso illecito dello strumento di pagamento

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