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Sentenza

Sentenza del 19/10/2017 n. 772 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposte indirette - Raccolta di capitali - Applicazione dell'1,5% di un'imposta sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni di cui alla quotazione presso la Borsa di uno Stato membro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Air X plc contestava l'applicazione di un'imposta di bollo pari all'1,5% sul trasferimento della titolarità giuridica delle azioni a Clearstream Frankfurt, servizio di compensazione necessario per la quotazione alla Borsa di Francoforte. Nel 2006 il trasferimento riguardava azioni già esistenti, senza cambiamento della titolarità effettiva; nel 2009 riguardava azioni di nuova emissione trasferite al servizio per essere offerte agli investitori. La società sosteneva che l'imposta violasse le direttive 69/335/CEE e 2008/7/CE, che vietano imposte indirette sulla raccolta di capitali, sull'emissione e sull'ammissione in borsa di azioni. Contestava inoltre l'irrilevanza dell'opzione nazionale che avrebbe consentito al servizio di compensazione di evitare l'imposta iniziale pagando invece un'imposta dello 0,5% sui successivi trasferimenti.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'imposta dell'1,5% era incompatibile con il diritto dell'Unione. Per le azioni esistenti, il trasferimento della sola titolarità giuridica al servizio di compensazione, privo di effetti sulla titolarità effettiva e funzionale esclusivamente alla quotazione, è un'operazione accessoria all'ammissione in borsa e non un autonomo trasferimento imponibile. Per le azioni di nuova emissione, il trasferimento al servizio di compensazione costituisce parte integrante dell'operazione di emissione e di raccolta di capitali; tassarlo equivarrebbe a tassare indirettamente la prima acquisizione delle azioni emesse. La possibilità, prevista dalla normativa britannica, di optare per un regime alternativo non cambia la conclusione, perché l'opzione richiedeva un'azione positiva del servizio di compensazione, non era esercitabile da Air X e l'assenza dell'opzione comportava l'applicazione di un regime contrario al diritto dell'Unione. La questione delle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 69/335/CEE, articoli 10 e 11

    Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni.

    Il divieto deve essere interpretato estensivamente e comprende anche operazioni formalmente autonome ma strettamente accessorie e integrate in un'operazione complessiva di raccolta di capitali o di ammissione in borsa.

  • Direttiva 69/335/CEE, articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

    Gli Stati membri possono applicare imposte sui trasferimenti di valori mobiliari.

    La deroga non consente di tassare un trasferimento meramente formale della titolarità giuridica, privo di mutamento della titolarità effettiva e funzionale esclusivamente alla quotazione.

  • Direttiva 2008/7/CE, articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a)

    Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per i conferimenti di capitale e non assoggettano ad imposizione la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni.

    Il divieto include il primo acquisto o trasferimento di azioni di nuova emissione quando esso è parte integrante dell'emissione e serve a collocare i titoli presso gli investitori.

  • Finance Act 1986, articoli 70, 96 e 97A

    Imposta iniziale dell'1,5% sull'ammissione dei valori nel servizio di compensazione, con possibile regime alternativo basato su un'imposta dello 0,5% sui successivi trasferimenti.

    Un'opzione facoltativa, esercitabile da un soggetto diverso dal contribuente e non concretamente disponibile o conveniente, non può sanare l'applicazione di un'imposta nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Quando il trasferimento della titolarità giuridica è solo tecnico o fiduciario, non comporta il trasferimento della titolarità effettiva e serve esclusivamente a rendere possibile una quotazione o un regolamento centralizzato, non dovrebbe essere trattato come un autonomo trasferimento imponibile.
  • Le esenzioni europee in materia di raccolta di capitali e ammissione in borsa devono essere interpretate in modo ampio, così da impedire che un'imposta formalmente applicata a un'operazione accessoria colpisca indirettamente l'operazione principale protetta.
  • Il primo trasferimento o acquisto di azioni di nuova emissione, se necessario per il loro collocamento presso gli investitori, fa parte dell'emissione stessa e non può essere tassato come un ordinario trasferimento di titoli.
  • Una deroga che consente di tassare i trasferimenti di valori mobiliari non può essere utilizzata per colpire operazioni prive di effettivo mutamento economico della proprietà.
  • La mera disponibilità teorica di un regime opzionale alternativo non è sufficiente a rendere compatibile una tassazione: l'opzione deve essere effettivamente accessibile al soggetto inciso e non può imporre l'adesione a un diverso prelievo per evitare quello illegittimo.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra trasferimenti successivi realmente negoziali, che possono essere valutati separatamente, e trasferimenti iniziali meramente strumentali alla quotazione, all'emissione o al funzionamento di un sistema di compensazione.

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