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Ordinanza

Ordinanza n. 3588/2026 - Roma, Sezione 5T

per la sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 12383/2025, pubblicata il 23/06/2025 e comunicata in pari data;

Giustizia amministrativa202413834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata conclusione del procedimento da parte del commissario ad acta nominato con sentenza del TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta nominato con una precedente sentenza del TAR, deducendo implicitamente la mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Il giudice, prima di decidere sull'istanza di sostituzione, ha ritenuto necessario acquisire una relazione sulle attività svolte dal commissario e sulle ragioni del ritardo nella definizione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione e del merito, oppure a un dirigente formalmente delegato, di depositare entro il 31 marzo 2026 una relazione sulle attività svolte e sulle ragioni per cui il procedimento non è ancora concluso con un provvedimento espresso. Nelle more, ha rinnovato l'ordine al commissario ad acta di concludere il procedimento e ha fissato la camera di consiglio del 14 aprile 2026 per il prosieguo della trattazione dell'istanza di sostituzione.

Massime di principio

  • Prima di decidere sulla sostituzione di un commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può disporre l'acquisizione di una relazione sulle attività svolte e sulle ragioni della mancata conclusione del procedimento, così da valutare in modo informato la permanenza e l'adeguatezza dell'incarico.
  • La richiesta di sostituzione del commissario ad acta non deve essere decisa immediatamente quando risultino necessari ulteriori accertamenti sull'attività svolta e sul ritardo nella definizione del procedimento; il giudice può rinnovare contestualmente l'ordine di concludere il procedimento e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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