Cassazione Penale, Sentenza n. 22643/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19/06/2023 che aveva confermato la sua condanna per il reato di truffa. I motivi di ricorso erano: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto era episodico e di ridotta offensività e che non si poteva valutare la "condotta susseguente" come criterio decisivo; (2) errore nell'applicazione delle statuizioni civili, per omissione delle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., con presunta revoca della costituzione della parte civile; (3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza tener conto della situazione economica precaria dell'imputata. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi tardivamente (17/04/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha richiamato il D.Lgs. n.150/2022 e la giurisprudenza (Sez.1, n.30515/2023, Muftah) precisando che la condotta successiva al reato può essere valutata ai fini dell'art. 131-bis c.p. ma non come requisito autonomo: è criterio aggiuntivo nel giudizio complessivo sulla tenuità dell'offesa. In concreto la Corte d'appello ha correttamente negato la non punibilità avendo riscontrato assenza di segni di resipiscenza e indifferenza rispetto al danno economico. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti generici e reiterativi delle doglianze già svolte in appello; la Corte ha osservato che la parte civile si era richiamata alle conclusioni di costituzione (quindi non c'è stata revoca tacita) e che non era dimostrata l'assoluta indigenza dell'imputata. I motivi nuovi depositati il 17/04/2024 sono stati dichiarati inammissibili per tardività ai sensi dell'art. 585 c.p.p. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità consente al giudice di tener conto anche della condotta successiva al reato, ma tale condotta non costituisce un indice autonomo e autosufficiente; va valutata insieme agli altri criteri di cui all'art. 133 c.p. nell'ambito di un giudizio complessivo.
D.Lgs. n.150/2022
La riforma ha esplicitato l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa; modifica applicabile anche a fatti anteriori al 30/12/2022.
art. 133 cod. pen., comma 1
Individua i criteri di valutazione della dinamica e della gravità del fatto (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa) che vanno combinati con la condotta successiva per valutare la tenuità.
Sez.1, n.30515 del 02/05/2023 (Muftah)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 131-bis, nella formulazione derivante dal D.Lgs.150/2022, anche ai fatti commessi prima del 30/12/2022 e riconosce rilievo alla condotta successiva come criterio non autonomo.
art. 523 cod. proc. pen.
Prevede le conclusioni scritte della parte civile: la mancata presentazione non comporta automaticamente la revoca della costituzione se la parte civile si richiama alle conclusioni presentate al momento della costituzione o sono verbalizzate le richieste (giurisprudenza consolidata).
Sez.5, n.34922 del 29/04/2016 (Borghi)
Giurisprudenza che stabilisce che l'assenza di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 non configura revoca tacita della costituzione di parte civile quando questa si richiami alle conclusioni presentate al momento della costituzione o verbalizzi le sue richieste.
art. 82 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione alla revoca della costituzione; la Corte non ha ritenuto sussistente la revoca tacita della costituzione della parte civile atteso il richiamo alle conclusioni iniziali.
art. 585 cod. proc. pen., comma 4
Stabilisce il termine per la presentazione di motivi nuovi (fino a 15 giorni prima dell'udienza). Motivi depositati oltre tale termine sono inammissibili; nel caso i nuovi motivi depositati il 17/04/2024 rispetto all'udienza del 24/04/2024 sono stati esclusi per tardività.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere €3.000,00 alla ricorrente.
Massime di principio
- La condotta successiva al reato può essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma solo come criterio aggiuntivo e non come requisito autonomo; la decisione va presa con un giudizio complessivo che consideri anche gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- La disciplina introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia) può applicarsi anche a fatti commessi prima del 30/12/2022, secondo la giurisprudenza di legittimità.
- La semplice mancata presentazione delle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 c.p.p. non determina automaticamente la revoca della costituzione di parte civile quando la parte si richiami alle conclusioni presentate al momento della costituzione o le sue richieste siano verbalizzate.
- Motivi nuovi di impugnazione devono essere depositati entro il termine di legge (fino a 15 giorni prima dell'udienza); il deposito tardivo comporta inammissibilità.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento di una provvisionale se non è provata l'assoluta indigenza dell'imputato; lo stato economico deve essere valutato e provato dall'interessato.
- La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso, imporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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