Cassazione Penale, Sentenza n. 12163/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore Avv. Simone R. Matraxia, impugna la conferma dellcondanna per il reato di danneggiamento (pena: 6 mesi di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva). Due motivi principali: 1) violazione delle norme sui riti e sui legittimi impedimenti (artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis, 420 ter c.p.p.): si sostiene che la Corte d'Appello abbia dichiarato l'imputato assente senza considerare il legittimo impedimento derivante dall'obbligo di dimora nel Comune di Parma e quindi la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del diritto di intervento; 2) violazione e vizio di contestazione della recidiva (art. 99 comma 2 c.p., artt. 517 e 522 c.p.p.): si contesta che la recidiva sia stata genericamente e illegittimamente contestata e valutata, senza adeguata motivazione sul collegamento tra i precedenti e il nuovo fatto, e senza specificazione del tipo di recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la trattazione d'appello si sia svolta con rito cartolare ai sensi dell'art. 23 D.I. 149/2020 e successive modificazioni, dunque in assenza di richiesta di instaurazione del giudizio ordinario o di istanza di partecipazione dell'imputato; in tale quadro la disciplina del 'legittimo impedimento' non trova applicazione, venendo meno l'obbligo di comparizione personale. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancata devoluzione in appello di un vizio relativo alla contestazione della recidiva e, comunque, ha richiamato il principio per cui la puntuale specificazione degli elementi della recidiva non è necessaria: è sufficiente l'individuazione del tipo di recidiva di cui all'art. 99 c.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina il contraddittorio cartolare (cfr. novellato dal D.Lgs. n.150/2022) e l'assenza di trattazione orale; la Corte rileva che il rito cartolare esclude la necessità della comparizione personale dell'imputato.
D.Lgs. n.150/2022
Richiamato per le modifiche al codice di rito penale che hanno inciso sulla disciplina del contraddittorio e sulle modalità di trattazione delle impugnazioni.
art. 23 D.I. 149/2020
Norma regolamentare richiamata per giustificare la trattazione d'appello con rito cartolare; da essa la Corte desume che non era prevista la presenza personale dell'imputato e del difensore.
art. 99, comma 2, cod. pen.
Norma che disciplina la recidiva aggravata; la Corte conferma che per la contestazione della recidiva è sufficiente l'indicazione del tipo e che la verifica operata dai giudici di merito (quattro condanne per delitto nei cinque anni) è idonea a fondarla.
artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla presenza, al legittimo impedimento e alla nullità del giudizio; la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina del legittimo impedimento rispetto alla trattazione cartolare.
artt. 517 e 522 cod. proc. pen.
Norme evocati dal ricorrente in ordine alla contestazione degli addebiti e alla forma dell'imputazione della recidiva; la Corte ricorda che non è richiesta la specificazione dettagliata degli elementi della recidiva nella contestazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 38270/2024; Sez. 3, n. 3958/2021; Sez. 5, n. 50510/2018)
Precedenti citati dalla Corte a supporto dei principi applicati: (i) il rito cartolare esclude l'applicazione del legittimo impedimento; (ii) per la contestazione della recidiva è necessaria solo l'indicazione del tipo previsto dall'art. 99 c.p.
Massime di principio
- Se il giudizio di appello è trattato con rito cartolare (o altra modalità che non richiede comparizione personale), l'impedimento personale dell'imputato (es. obbligo di dimora) non è, di per sé, idoneo a determinare la nullità del procedimento: chi vanta l'impedimento deve aver chiesto l'instaurazione del rito ordinario o la partecipazione.
- Il motivo di impugnazione relativo alla mancata considerazione del legittimo impedimento è fondato solo se, prima o in appello, è stata chiesta e negata la possibilità di partecipare o di svolgere il rito ordinario; altrimenti è manifestamente infondato in Cassazione.
- La contestazione della recidiva ai fini dell'art. 99 c.p. non richiede la dettagliata specificazione di tutti gli elementi costitutivi: è sufficiente l'indicazione del tipo di recidiva prevista dalla norma e la possibilità, per i giudici, di verificare la sussistenza sulla base degli antecedenti.
- Questioni non sollevate o non devolute al giudice d'appello sono, in linea di principio, inammissibili in Cassazione: occorre dedurre in sede di merito tutti i profili che si intendono valorizzare in grado successivo.
- Per evitare sanzioni per appellanti, è opportuno che il difensore valuti preliminarmente la fondatezza processuale dei motivi e, quando il cliente è sottoposto a misure limitative (obbligo di dimora, arresti domiciliari), provveda tempestivamente a chiedere autorizzazioni o il rito ordinario per tutelare il diritto di difesa.
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