Cassazione Civile, Ordinanza n. 24315/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un immobile di edilizia residenziale pubblica acquistato dalla ricorrente e da una scrittura privata successiva, nella quale la stessa e alcuni familiari avrebbero riconosciuto che l'intestazione era solo fiduciaria e che il bene spettava sostanzialmente al figlio, il quale avrebbe pagato il prezzo, le rate del mutuo, le spese notarili e di ristrutturazione. Gli eredi del figlio hanno chiesto in via principale l'accertamento della proprietà sostanziale del de cuius e la condanna della formale intestataria a trasferire il bene, anche con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; in subordine, la restituzione delle somme asseritamente versate dal padre. La ricorrente, nel ricorso per cassazione, ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 1418, 1419, 1421 e 1422 c.c. e falsa applicazione della normativa sugli alloggi ERP, sostenendo la nullità dell'accordo fiduciario perché stipulato prima del decorso del termine decennale di inalienabilità e in favore di soggetto non assegnatario; 2) omesso esame di fatti decisivi in tema di pagamento del prezzo, contestando che il figlio avesse realmente corrisposto l'acconto e le rate del mutuo, come affermato nella scrittura privata e ritenuto dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva indicato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC l'8 giugno 2017, il ricorso era stato notificato il 26 giugno 2017, ma non era stata depositata nei termini la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, né tale relata risultava nel fascicolo di parte o d'ufficio. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Richiamato come base per la sentenza costitutiva volta a produrre gli effetti del trasferimento in caso di rifiuto del promittente/obbligato al trasferimento.
art. 369 c.p.c.
L'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notifica sia dedotta o risulti dagli atti, comporta improcedibilità del ricorso.
art. 369 c.p.c.
Il deposito della copia notificata della sentenza deve avvenire nel termine previsto per consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.
art. 372 c.p.c.
La produzione della copia autentica con relata può avvenire anche separatamente, purché entro il termine utile di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 324 c.p.c.
La regola sul deposito della sentenza notificata è funzionale alla verifica del passaggio in giudicato formale e della stabilità della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge relativa alla validità dell'accordo fiduciario e alla disciplina degli alloggi ERP.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per il dedotto omesso esame di fatti decisivi in tema di pagamento del prezzo.
artt. 1418, 1419, 1421 e 1422 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'accordo fiduciario per contrarietà a norme imperative e per far valere la relativa tutela.
art. 1, comma 20, L. n. 560/1993
Richiamato dalla ricorrente quale norma che imporrebbe un divieto di alienazione per dieci anni e comunque sino all'integrale pagamento del prezzo degli alloggi acquistati ai sensi della legge.
art. 7 dell'atto di compravendita del 29 febbraio 1996
Richiamato dalla Corte d'appello per il divieto di alienazione decennale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata notificata, nasce a suo carico l'onere di depositare nei termini la copia autentica della decisione con la relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
- L'onere di deposito della sentenza notificata serve a consentire alla Corte di cassazione il controllo della tempestività dell'impugnazione e quindi la verifica del rispetto della cosa giudicata formale.
- La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notifica della sentenza è un fatto processuale che lo vincola e gli impone di assolvere all'onere documentale conseguente, anche se la controparte non eccepisce l'improcedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso non è esclusa dal solo fatto che il ricorso sia stato notificato entro il termine breve, se manca in atti la relata di notificazione della sentenza impugnata.
- La mancata produzione della relata non produce improcedibilità solo se essa risulta comunque nella disponibilità della Corte, perché prodotta dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio.
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