Sentenza del 25/11/2019 n. 8880 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2010, con cui erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, sostenendo: la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del direttore dell’ufficio; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; il difetto di motivazione per rinvio a una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza non allegata; l’attendibilità delle scritture contabili e la regolarità dei pagamenti tracciabili; l’infondatezza della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e della frode carosello; l’erroneità della rettifica induttiva basata su una redditività presunta del 20%.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. È stata ritenuta valida la sottoscrizione dell’avviso, poiché apposta da un funzionario munito di delega. Il difetto di contraddittorio non ha comportato l’invalidità dell’atto, poiché, pur trattandosi anche di IVA, la contribuente non ha indicato ragioni concrete e non pretestuose che avrebbe potuto far valere in sede preventiva e che avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente, in quanto l’avviso riproduceva il contenuto essenziale della segnalazione richiamata. È stata inoltre ritenuta provata la conoscibilità della frode carosello, sulla base dei rapporti triangolari, della consegna della merce presso la sede della contribuente e dell’intervento diretto della stessa nei flussi documentali. L’Amministrazione è stata ritenuta legittimata a procedere con metodo induttivo e ad applicare una redditività del 20% desunta da imprese similari. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 7.500.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento è valido se sottoscritto da un funzionario dell’ufficio munito di regolare delega del capo dell’ufficio, secondo la competenza collegata all’importo accertato.
Art. 7 della legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente
La motivazione dell’atto tributario può essere resa per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato oppure il provvedimento riproduca il suo contenuto essenziale, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
formazione di un verbale di chiusura delle operazioni e rilascio di copia del medesimo al contribuente; facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni; divieto di emanazione dell’avviso prima della scadenza del termine, salvo particolare e motivata urgenza
Le garanzie del contraddittorio previste dalla norma operano specificamente nell’ambito degli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, salvo ulteriori obblighi derivanti da norme speciali o dal diritto dell’Unione europea.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo quando la contabilità risulta inattendibile. Nel caso concreto, l’inattendibilità è stata collegata alla partecipazione della società a rapporti commerciali con un soggetto ritenuto fittiziamente interposto.
Art. 6 del D.Lgs. n. 119/2018
La disposizione è stata richiamata in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio per la definizione della lite fiscale pendente.
Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823/2015
Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.
Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti. Per i tributi armonizzati, come l’IVA, la sua violazione può invalidare l’atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe esercitato e che tali difese non erano meramente pretestuose.
Principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di frodi carosello
è possibile negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione solamente qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo ... sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA
La detrazione IVA può essere negata quando l’Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’adozione di adeguate cautele.
Cassazione civile n. 10120/2017
incombe all'Amministrazione tributaria provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente ... sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso della normale diligenza, che il soggetto formalmente cedente ... aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode
La mera regolarità formale delle fatture o il pagamento tramite bonifico non dimostrano necessariamente la buona fede. Occorre valutare gli elementi oggettivi della transazione e la diligenza concretamente esigibile dall’impresa.
Massime di principio
- In materia di IVA, l’assenza di contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’annullamento dell’accertamento: il contribuente deve indicare specifiche difese, non pretestuose, che avrebbe potuto presentare e che avrebbero potuto incidere concretamente sull’esito.
- La motivazione per relationem è normalmente valida se l’avviso riproduce gli elementi essenziali dell’atto richiamato oppure lo allega. Non è indispensabile l’allegazione integrale quando il contribuente riesce comunque a comprendere la contestazione e a difendersi.
- Nelle frodi carosello l’Amministrazione deve dimostrare, anche attraverso presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. La presenza di una cartiera, la consegna della merce presso la sede di un soggetto diverso dal cedente, rapporti triangolari ripetuti e interferenze nei flussi documentali possono costituire indizi rilevanti.
- Fatture formalmente regolari e pagamenti tracciabili non sono, da soli, sufficienti a provare l’incolpevole affidamento dell’acquirente quando emergono elementi oggettivi di anomalia.
- Quando la contabilità è ritenuta inattendibile, l’Ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo e utilizzare percentuali di redditività tratte da imprese comparabili, purché il metodo sia spiegato e fondato su dati pertinenti.
- Per contrastare efficacemente contestazioni di frode carosello, il contribuente dovrebbe documentare non solo fatture e pagamenti, ma anche l’effettiva esistenza e operatività del fornitore, le trattative, la provenienza e consegna dei beni, i prezzi, i controlli svolti e le ragioni commerciali dell’operazione.
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