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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38563/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e per mancanza di motivazione. Si contestava che il Tribunale non avesse pronunciato sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la specifica richiesta della difesa, e che il giudice avrebbe dovuto verificarne d'ufficio i presupposti (art. 129 cod. proc. pen.), tenendo conto delle modalità del fatto, del movente e della personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, consente di evincere l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis alla luce dei precedenti dell'imputato che denotano abitualità delinquenziale. Inoltre la Corte ha rilevato che il motivo affidato al ricorso era generico e privo delle necessarie allegazioni di fatto e di diritto richieste per censurare la decisione di merito. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, Codice della Strada

    art. 116, comma 15, cod. strada

    norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado; usata come riferimento per il titolo di reato contestato.

  • art. 131-bis, Codice Penale

    Si tratta della causa di non punibilità collegata a specifiche condizioni personali e circostanze della condotta. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la sentenza di merito escludeva la sua applicabilità alla luce dei precedenti dell'imputato che denotano abitualità delinquenziale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), Codice di Procedura Penale

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che delineano i motivi di ricorso per cassazione relativi a motivazione e violazione di legge. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e non adeguatamente specificato, quindi non valido per decidere la legittimità della pronuncia di merito.

  • art. 129, Codice di Procedura Penale

    Prevede l'obbligo del giudice di affrontare le questioni rilevanti anche d'ufficio. La Corte ha osservato che tale obbligo non è stato violato, perché la motivazione complessiva della sentenza impugnata implicitamente escludeva la causa di non punibilità.

  • art. 616, Codice di Procedura Penale

    Consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, ad una somma a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato questa disposizione per le conseguenze economiche.

  • artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), Codice di Procedura Penale

    artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamate come parametro per il contenuto minimo del ricorso e l'onere di specificità delle doglianze: il ricorso non può limitarsi a censure generiche ma deve indicare fatti e ragioni che giustificano la cassazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che invoca l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) deve descrivere concretamente i fatti e la normativa che giustificano il riconoscimento: richieste generiche sono inammissibili.
  • Il silenzio della sentenza di merito su una specifica domanda della difesa non equivale automaticamente a carenza motivazionale se, dalla motivazione complessiva, risulta implicitamente il rigetto della richiesta.
  • Il giudice di merito ha l'obbligo di valutare d'ufficio profili rilevanti (art. 129 c.p.p.), ma tale verifica è significativa solo se emergono elementi concreti nel processo; l'assenza di tali elementi rende legittima una decisione sintetica che esclude l'istituto invocato.
  • Per censurare efficacemente la mancata applicazione di una causa di non punibilità occorre collegare in modo specifico le modalità della condotta, il movente e la personalità dell'imputato ai presupposti normativi applicabili.
  • Le Corti di legittimità non sostituiscono il giudice di merito: se la motivazione consente di comprendere l'iter logico-giuridico adottato, anche una confutazione implicita delle tesi difensive è sufficiente.
  • Ricorsi infondati o vaghi possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende): gli avvocati devono curare la specificità e la concretezza delle doglianze.

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