Cassazione Penale, Ordinanza n. 39214/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso era limitato a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, perché non accompagnata da specifici elementi fattuali o argomentativi, ed era inoltre meramente riproduttiva di doglianze già correttamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa invocava l'applicazione della fattispecie di minore gravità; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non idonea a scalfire la valutazione già compiuta nei gradi di merito.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento della somma a titolo di sanzione conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che miri al riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità in materia di stupefacenti deve essere sorretta da specifiche allegazioni in fatto e in diritto; una doglianza generica è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre, in modo apodittico, questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con le relative argomentazioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39188/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39189/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39193/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39194/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39195/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39198/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →