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Sentenza

Sentenza del 07/05/2024 n. 110 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Tributi erariali - Avviso di accertamento Giochi, Lotterie - Assenza di armonizzazione unionale - Rispetto dei requisiti del principio di proporzionalità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all'anno d'imposta 2015, per complessivi € 64.587,49 oltre interessi e sanzioni. Questioni sollevate dal resistente: nullità per mancata traduzione e modalità di notifica, inesistenza dei presupposti soggettivi e territoriali per l'applicazione dell'imposta al CTD e/o al bookmaker estero, incompatibilità con il diritto UE (violazione della libertà di prestazione di servizi, discriminazione), richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, illegittimità e sproporzione del meccanismo forfettario introdotto dall'art. 1, comma 644, L.190/2014; richiesta di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Motivi dell'Amministrazione: legittima applicazione di disciplina speciale per soggetti che raccolgono illecitamente scommesse, applicazione dell'art.1, comma 644 L.190/2014 per il 2015 in assenza di regolarizzazione, alternativa invocazione della normativa induttiva di cui all'art.24, comma 10 D.L.98/2011.

La decisione

La Corte d'appello (Molise) ha respinto sia l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia l'appello incidentale di Stanleybet, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che per il periodo d'imposta 2015 fosse applicabile, ratione temporis, la disciplina induttiva di cui all'art. 24, comma 10 del D.L. n.98/2011 (e non la metodologia forfetaria prevista dall'art.1, comma 644 L.190/2014, la cui entrata in vigore era stata posticipata al 1/1/2016 dalla L.208/2015 in ragione della proroga della procedura di regolarizzazione). Pertanto l'accertamento andrà ricalcolato dall'Amministrazione secondo la disciplina previgente; la Corte ha inoltre respinto le eccezioni relative a traduzione, presupposti soggettivi/territoriali e violazioni di diritto UE, ritenendo infondate le questioni pregiudiziali e la richiesta di nuovo rinvio alla CGUE. Le spese sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Definisce il soggetto passivo come chi gestisce i concorsi pronostici e le scommesse; la Corte conferma che la normativa nazionale può individuare come soggetti passivi anche i centri di raccolta (CTD) per rapporti concernenti operatori esteri quando la raccolta avviene in territorio italiano

  • Legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011)

    Ha chiarito finalità dell'intervento (tutela consumatori, contrasto ludopatia, prevenzione illeciti) e interpretato ai soli fini tributari l'assoggettamento anche in assenza di concessione; Corte e Cassazione hanno ritenuto legittima la disciplina per i rapporti dal 2011 in poi

  • D.L. n. 98/2011 (conv. L.111/2011)

    Disciplina la determinazione induttiva della base imponibile in caso di mancanza di dati o rifiuto di collaborazione; per l'anno 2015 il Collegio ha ritenuto applicabile questa regola ratione temporis per il ricalcolo dell'imponibile

  • Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

    art. 1, comma 643-644, lett. g)

    Introduce un meccanismo forfettario (imponibile pari al triplo della media provinciale) per soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione; la Corte ha rilevato che l'entrata in vigore di tale metodo per l'applicazione sanzionatoria è stata posticipata all'1/1/2016 dalla legge n.208/2015

  • Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

    art. 1, comma 926, lett. d)

    Ha prorogato i termini della procedura di regolarizzazione e ha posticipato l'applicazione della misura forfettaria, giustificando l'utilizzo per l'anno 2015 della disciplina previgente

  • Decreto Ministeriale MEF n. 111/2006

    Stabilisce modalità di versamento dell'imposta unica a carico del concessionario; citato come riferimento procedurale

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Rilevato che in assenza di armonizzazione UE sui giochi d'azzardo gli Stati membri hanno ampia discrezionalità, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità; la Corte di giustizia ha ritenuto la normativa italiana compatibile con il diritto UE nelle questioni sollevate

  • Corte di Giustizia UE, giurisprudenza

    causa C-788/18 e altre (es. C-89/05 United Utilities; C-375/17)

    La giurisprudenza conferma che gli Stati membri non sono obbligati ad armonizzare le imposte sui giochi e può legittimamente applicarsi normativa restrittiva o differenziata purché proporzionata; chiarisce anche i criteri per l'individuazione del soggetto gestore e la possibile responsabilità dei CTD

  • Corte Costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo con riferimento alle annualità antecedenti al 2011 per la parte che assoggetta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; per i rapporti successivi al 2011 non ha ravvisato la stessa incostituzionalità

  • Corte di Cassazione

    sent. n. 25439/2020; ord. n. 21444/2021

    Ha escluso in alcuni casi la responsabilità penale e ha chiarito differenze tra CTD che operano per operatori nazionali e CTD che operano per bookmaker esteri; ha inoltre affermato che la mancata traduzione non determina nullità automatica se non provato danno alla difesa

  • Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 24 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamate in relazione alla richiesta di traduzione e garanzia di diritto di difesa; il Collegio ha ritenuto che non vi sia stata compromissione del diritto di difesa dato che la parte ha prodotto documentazione in italiano

Massime di principio

  • In assenza di armonizzazione UE sui giochi d'azzardo, gli Stati membri hanno discrezionalità regolatoria e fiscale, purché le limitazioni siano proporzionate e non discriminino ingiustificatamente operatori comunitari.
  • Per l'applicazione di misure sanzionatorie o di determinazione forfettaria della base imponibile, va sempre verificata la decorrenza ratione temporis della norma: modifiche legislative successive possono posticipare l'entrata in vigore di regimi più penalizzanti.
  • I centri di trasmissione dati (CTD) possono essere considerati soggetti obbligati ai fini tributari e solidalmente obbligati con il bookmaker quando la raccolta di gioco è effettuata sul territorio italiano; la qualificazione soggettiva va valutata alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza comunitaria.
  • La mancata traduzione di un atto impositivo non determina automaticamente nullità: è necessario che il contribuente dimostri di aver subito un pregiudizio concreto nell'esercizio del diritto di difesa.
  • La discrepanza tra regimi fiscali nazionali e sistemi di tassazione di altri Stati membri non obbliga lo Stato a conformarsi ad altri ordinamenti né a prevenire ogni possibile doppia imposizione, salvo violazione dei principi UE (proporzionalità, non discriminazione).
  • La sussistenza di un'obiettiva incertezza interpretativa può influire sull'applicabilità delle sanzioni, ma quando la normativa è stata chiarita da interventi legislativi precedenti (es. legge di interpretazione) la giustificazione per incertezza è più debole.

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