Ordinanza n. 9946/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo è stato depositato in difformità dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico: l'atto è privo di firma digitale e la procura alle liti depositata telematicamente è priva dell'attestazione di conformità o asseverazione richiesta dalla disciplina applicabile.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato la domanda cautelare. Ha ordinato alla parte ricorrente di regolarizzare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, sia il ricorso introduttivo mediante sottoscrizione con firma digitale conforme ai requisiti del CAD, sia la procura alle liti mediante l'asseverazione o attestazione di conformità prevista dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata differita a una successiva camera di consiglio, fissata per il 15 luglio 2026. Sono state disposte le comunicazioni di rito e l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 136, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. 104/2010
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il deposito telematico di copie informatiche di atti o documenti richiede l'attestazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma; tale adempimento è stato ritenuto necessario per la procura alle liti depositata dal ricorrente.
art. 9 d.P.C.S. 28 luglio 2021 e ss.mm.ii.
Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.
Il ricorso introduttivo deve essere redatto come documento informatico sottoscritto con firma digitale; la mancanza della firma ha imposto la regolarizzazione.
art. 24 d.lgs. 82/2005 (CAD)
I requisiti della firma digitale richiamati dalla disciplina tecnico-operativa del processo amministrativo telematico costituiscono il parametro di conformità della sottoscrizione dell'atto processuale.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (CAD)
La conformità delle copie informatiche depositate telematicamente deve essere attestata secondo la procedura richiamata dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendo esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
I principi e le condizioni del trattamento dei dati personali sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, il ricorso introduttivo deve essere redatto in formato di documento informatico e sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti del Codice dell'amministrazione digitale; in presenza di tale irregolarità il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione prima di definire la controversia o trattare la domanda cautelare.
- Quando il difensore deposita telematicamente la copia informatica di un atto o documento formato su supporto analogico, deve attestarne la conformità all'originale secondo l'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e l'art. 22, comma 2, CAD; la procura alle liti priva di tale asseverazione deve essere regolarizzata nel termine assegnato dal giudice.
- La rilevata irregolarità degli atti processuali telematici può giustificare il differimento della trattazione della domanda cautelare a una successiva camera di consiglio, con assegnazione alla parte di un termine perentorio per adempiere agli incombenti di regolarizzazione.
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