Sentenza n. 40/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01304/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento n. 5 del 13/6/2018, notificato il 15/6/2018, col quale il Dirigente del Settore V disponeva l'acquisizione al patrimonio del Comune di Agrigento e la trascrizione nei Registri Immobiliari di una tettoia tamponata con pannelli di cartongesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime, con disposizione della trascrizione nei registri immobiliari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale n. 5 del 13 giugno 2018. L’atto aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 27 dell’8 febbraio 2013, relativa alla chiusura, mediante assi di legno e pannelli di cartongesso, di una preesistente tettoia posta al secondo piano dell’immobile, con formazione di un vano di circa 35 mq, e aveva disposto le conseguenti misure di acquisizione al patrimonio comunale e di trascrizione. L’appellante ha dedotto: la contraddittorietà dell’atto, qualificato come accertamento di inottemperanza ma contenente anche determinazioni acquisitive e pubblicitarie; l’inidoneità dell’accertamento per la mancata effettuazione di un accesso effettivo all’immobile; irregolarità delle notifiche; indeterminatezza dell’area di sedime, anche in ragione della natura condominiale dell’edificio; nonché, in sostanza, una diversa ricostruzione della consistenza e della natura dell’opera e l’incoerenza dell’acquisizione rispetto alla finalità ripristinatoria e al contesto vincolistico. La legittimità dell’ordinanza demolitoria e la qualificazione dell’intervento erano già state definitivamente esaminate e confermate dal CGARS con precedente sentenza, sicché tali profili costituivano presupposti ormai stabilizzati del successivo giudizio.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non contraddittorio che l’atto di accertamento dell’inottemperanza contenesse anche le determinazioni necessarie all’immissione in possesso e alla trascrizione, poiché l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 attribuisce all’accertamento notificato proprio tale funzione. Ha giudicato sufficiente l’accertamento eseguito dall’esterno: il verbale richiamato nel provvedimento dava conto del sopralluogo, dei tentativi di accesso e della persistente visibilità della chiusura della tettoia, che costituiva l’oggetto dell’ordine demolitorio. Le censure sulle notifiche sono state respinte perché l’atto risultava notificato e la destinataria lo aveva tempestivamente impugnato, senza dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa. È stata esclusa anche l’indeterminatezza dell’area di sedime, poiché il provvedimento richiamava il verbale tecnico, identificava gli accessi, l’opera, le sue dimensioni e il volume, nonché la porzione di lastrico solare correlata all’abuso; non era stata provata né l’impossibilità oggettiva di identificare l’area né un’acquisizione eccedente i limiti legali. La natura condominiale dell’edificio non incideva sulla legittimità dell’azione repressiva, restando eventuali questioni di titolarità o riparto tra privati devolute ai rimedi civilistici. Il giudice ha inoltre ribadito che l’acquisizione è misura conseguenziale all’inottemperanza e presidio di effettività della tutela ripristinatoria, con regola della demolizione dell’opera acquisita, salvo i casi tipizzati di deliberazione consiliare e nel rispetto dei limiti urbanistici e ambientali. Le questioni relative alla legittimità dell’ordine demolitorio e alla diversa opera cui si riferivano i titoli autorizzativi invocati non potevano essere rimesse in discussione, essendo coperte dal precedente giudicato. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’accertamento notificato dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisizione; l’atto può quindi contenere anche le determinazioni consequenziali necessarie ad attivare tali misure. L’acquisizione opera quale conseguenza dell’inottemperanza e presidio dell’effettività della tutela ripristinatoria, con destinazione ordinaria alla demolizione dell’opera acquisita, salvo i casi tipizzati previsti dalla legge.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La determinazione dell’area acquisibile deve consentire l’identificazione dell’opera e della relativa area di sedime, ma non sussiste indeterminatezza radicale quando l’atto, anche mediante il richiamo a verbali e dati tecnici, individua l’immobile, l’opera, le dimensioni e la porzione interessata.
Massime di principio
- Nella sequenza repressiva prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’atto denominato accertamento dell’inottemperanza può legittimamente contenere anche le determinazioni relative all’immissione in possesso e alla trascrizione, poiché l’accertamento notificato costituisce il titolo per l’attivazione di tali conseguenze.
- Ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione, non è indispensabile l’accesso all’interno dell’immobile quando l’abuso consiste in una chiusura o trasformazione visibile dall’esterno e la permanenza dell’opera può essere constatata mediante un sopralluogo esterno adeguatamente documentato.
- La specificità dell’area di sedime oggetto di acquisizione può risultare dal contenuto complessivo del provvedimento e dai verbali o elaborati tecnici richiamati, purché siano identificabili l’opera, le sue dimensioni e la porzione immobiliare interessata; la mera contestazione della natura condominiale dell’edificio non determina di per sé l’illegittimità dell’acquisizione.
- Le questioni relative alla titolarità o al riparto dei beni nei rapporti tra privati non travolgono, di per sé, la legittimità del provvedimento repressivo edilizio quando l’amministrazione abbia individuato l’opera abusiva e l’area correlata; tali questioni possono essere fatte valere con i rimedi propri dell’ordinamento civile.
- Una volta divenuto definitivo l’ordine di demolizione, nel giudizio contro il successivo accertamento di inottemperanza non possono essere rimesse in discussione la qualificazione dell’abuso e la legittimità dell’ingiunzione demolitoria già definitivamente accertate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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