Cassazione Penale, Sentenza n. 07662/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aimaretti, presidente della Sezione di Saluzzo del Tiro a Segno Nazionale, è stato accusato di non aver aggiornato l'elenco degli iscritti, di non aver tenuto correttamente l'inventario delle armi (mancavano due carabine ad aria compressa cal. 4,5), di non aver annotato correttamente carico e scarico munizioni e di non aver custodito diligentemente le armi (è stata rinvenuta una pistola occultata). Il Procuratore ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo (i) che il giudice ha accreditato senza verifica la versione difensiva circa presunti registri digitali, omettendo di usare i poteri istruttori officiosi; (ii) che le carabine ad aria compressa dovevano essere annotate nell'inventario di Sezione; (iii) che la pistola rinvenuta impolverata dietro la rastrelliera dimostra negligente custodia e integra il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su tutti e tre i motivi. Ha censurato la motivazione del Tribunale per aver accettato senza adeguata verifica l'esistenza di registri digitali e per non aver attivato i poteri istruttori; ha affermato che le carabine ad aria compressa (anche se a bassa energia) rientrano nella nozione di "armi" rilevante per l'obbligo di inventario di cui all'art. 31 l.110/1975 e quindi dovevano essere annotate; ha inoltre stabilito che la custodia negligente della pistola può integrare la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 31 e 20 l.110/1975. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in diversa composizione.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 31 (terzo e quinto comma), art. 20 (primo comma)
L'art. 31 impone ai presidenti di tenere e aggiornare l'inventario delle armi in dotazione (la nozione di "armi" non è limitata alle sole armi comuni da sparo). L'art. 20 impone un dovere di custodia con diligenza: la violazione si configura anche per comportamenti meramente negligenti/colposi.
D.M. 9 agosto 2001, n. 362
art. 9 (uso e limiti per armi a bassa energia), art. 10 (trasporto e custodia), art. 7 (annotazione da parte del commerciante)
Le armi con energia inferiore a 7,5 joule, pur di libera vendita, non sono "giocattoli" e presentano potenzialità offensive; il D.M. prevede cautele nella circolazione e nell'uso in poligoni, supportando la necessità di vigilanza e registrazione anche per tali armi.
Codice di procedura penale
art. 507 (poteri istruttori officiosi del giudice), art. 531 (motivazione), art. 415-bis (interrogatorio), art. 611 (trattazione scritta)
Il giudice di merito deve motivare logicamente e può attivare d'ufficio mezzi istruttori quando la veridicità di elementi decisivi (es. esistenza di registri digitali) non è verificata. Il procedimento si è svolto per trattazione scritta in assenza di richiesta di udienza.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Il D.M. richiama la prassi di annotazione delle operazioni giornaliere nel registro previsto dall'art. 35 del r.d.; ciò conferma l'attenzione documentale anche per armi a minore potenzialità.
Giurisprudenza
Sez.1, n. 38343 del 10/09/2021 (Gullo), Rv. 282046-01
La Corte ha già ritenuto che la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia inferiore a 7,5 joule non è priva di rilevanza penale e può integrare violazioni collegate alla detenzione di armi; si conferma la non equiparazione a "giocattolo".
Massime di principio
- La nozione normativa di "armi" ai fini degli obblighi di inventario (art. 31 l.110/1975) comprende anche armi ad aria compressa a bassa energia: tali strumenti vanno considerati nelle registrazioni di Sezione e sottoposti a vigilanza.
- La presenza di registri in formato digitale, se allegata o dichiarata in dibattimento ma non esibita al momento dell'ispezione, richiede che il giudice verifichi la veridicità della versione difensiva, anche attivando poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., prima di escludere responsabilità.
- La condotta negligente nella custodia delle armi (es. arma rinvenuta impolverata e non segnalata) può integrare la violazione degli obblighi di custodia previsti dall'art. 20 e dall'art. 31 l.110/1975; non è necessario dimostrare dolo o occultamento deliberato.
- I decreti ministeriali (es. D.M. 362/2001) che regolano armi a bassa energia non escludono l'applicabilità degli obblighi documentali e di sicurezza previsti dalla legge sostanziale; devono essere letti in coordinamento con la legge n.110/1975.
- In procedimenti similari, chi esercita funzioni di responsabilità su armi (es. presidenti di Sezioni) deve conservare documentazione completa e facilmente esibibile al momento delle verifiche ispettive (sia cartacea che digitale), per evitare che l'omessa esibizione produca esiti sfavorevoli nella fase giurisdizionale.
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