Sentenza n. 43/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 01374/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'ordinanza n. URB\67 emessa dal Comune di Catania in data 2 febbraio 2017; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza agli ordini di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell'area di sedime e pertinenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari di opere abusive)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia – Catania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale n. URB/67 del 2 febbraio 2017. Con il primo motivo hanno sostenuto che il sequestro penale delle opere impedisse l'esecuzione dell'ordine di demolizione e, conseguentemente, la decorrenza del termine per l'ottemperanza, sicché non avrebbe potuto maturare l'inottemperanza necessaria per disporre l'acquisizione gratuita ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno contestato l'assunto del TAR secondo cui il destinatario avrebbe potuto ottenere la disponibilità del bene mediante un'istanza al giudice penale per la demolizione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione, carenza istruttoria ed eccesso di potere in relazione alla quantificazione dell'area acquisita, sostenendo che il Comune avesse utilizzato formule apodittiche e non avesse indicato i criteri tecnici e urbanistici posti a base della superficie di 235 mq. L'ordinanza richiamava, da un lato, una superficie di 2.766 mq quale area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche e, dall'altro, disponeva l'acquisizione di 235 mq, senza chiarire il rapporto tra tali dati né l'esatta superficie di sedime e il rispetto del limite massimo del decuplo.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, annullando l'ordinanza comunale nei limiti di interesse. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il sequestro penale costituisce un vincolo esterno che non travolge la validità dell'ordine di demolizione, ma ne paralizza l'esecutività e impedisce la decorrenza del termine per l'ottemperanza finché il bene resta sotto sequestro. L'acquisizione gratuita presuppone quindi un termine utilmente decorso, in una situazione di concreta eseguibilità dell'ordine, e non il mero decorso temporale né l'omessa presentazione di un'istanza di dissequestro da parte dell'interessato. Dopo la cessazione del vincolo, l'amministrazione deve riattivare la fase esecutiva, con rinotifica dell'ingiunzione e concessione di un nuovo termine per adempiere. Anche il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la determinazione dell'area ulteriore rispetto al sedime è attività vincolata e tecnico-ricognitiva, che deve indicare i parametri urbanistici, la superficie di sedime, il percorso di calcolo e il rapporto con il limite massimo del decuplo. Il richiamo al "massimo consentito" non è sufficiente e il limite del decuplo non può fungere da criterio autonomo e sostitutivo dell'individuazione dell'area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche. L'annullamento non legittima le opere abusive e lascia salva la possibilità per il Comune di rieditare il potere repressivo nel rispetto dei criteri indicati. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue soltanto all'inottemperanza maturata dopo il decorso utile del termine assegnato per la demolizione, in una situazione di concreta eseguibilità dell'ordine; il sequestro penale impedisce la decorrenza del termine finché perdura e, dopo la sua cessazione, occorre concedere un nuovo termine per adempiere.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
La quantificazione dell'area da acquisire oltre l'area di sedime deve essere puntualmente motivata sulla base delle prescrizioni urbanistiche e di dati tecnici verificabili; il limite massimo del decuplo non costituisce un criterio autonomo e autosufficiente di determinazione.
Massime di principio
- Il sequestro penale dell'immobile abusivo costituisce un vincolo esterno che, pur non impedendo l'adozione dell'ordine di demolizione, ne paralizza l'esecutività e impedisce la decorrenza del termine per ottemperare finché il sequestro permane.
- L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 richiede un'inottemperanza maturata dopo il decorso utile del termine assegnato, cioè in una situazione nella quale il destinatario abbia potuto concretamente eseguire l'ordine; non è sufficiente il mero decorso del tempo né può imputarsi l'inottemperanza alla mancata proposizione di un'istanza di dissequestro.
- Quando il vincolo penale cessa, l'amministrazione deve riattivare la fase esecutiva dell'ordine di demolizione, notificando nuovamente l'ingiunzione e assegnando un nuovo termine per l'ottemperanza prima di procedere all'acquisizione gratuita.
- La determinazione dell'area acquisibile oltre l'area di sedime è attività vincolata e tecnico-ricognitiva: il provvedimento deve indicare le prescrizioni urbanistiche applicate, la superficie di sedime e il percorso tecnico-giuridico della quantificazione, rendendo verificabile il rispetto dei limiti legali.
- Il limite massimo del decuplo previsto per l'area acquisibile non può essere utilizzato come criterio autonomo e sostitutivo dell'individuazione dell'area effettivamente necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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