Cassazione Penale, Sentenza n. 31486/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa per tardività. Il ricorso deduceva che il Tribunale di primo grado aveva fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione (sentenza del 6.6.2022) e che il 90° giorno cadeva nella domenica 4.9.2022; ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. il termine a giorni che scade in giorno festivo si proroga al successivo giorno non festivo (5.9.2022). Di conseguenza il termine di 45 giorni per proporre l'appello (art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) doveva decorrere dalla scadenza prorogata, rendendo tempestiva l'impugnazione spedita il 20.10.2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha accolto il motivo secondo cui il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, cadendo il 4.9.2022 (domenica), si è automaticamente prorogato al 5.9.2022 ex art. 172 comma 3 cod. proc. pen.; il successivo termine di 45 giorni per proporre appello è quindi decorrente dalla scadenza prorogata, rendendo tempestiva l'appello spedito il 20.10.2022. Ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen., comma 2
Norma penalistica relativa a uno dei reati per i quali la ricorrente era stata ritenuta responsabile in primo grado; non oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza di cassazione, che si è concentrata sulla questione procedurale dei termini.
art. 635 cod. pen., comma 2, n. 1
Altro capo d'imputazione menzionato nella sentenza di primo grado; citato come fatto processuale ma non interpretato nel merito dalla Corte di cassazione nel provvedimento in esame.
art. 610 cod. pen.
Delitto dal quale la ricorrente era stata assolta in primo grado; richiamato nel contesto processuale ma non oggetto di valutazione nella decisione sulla tempestività dell'appello.
art. 544 cod. proc. pen., comma 3
Attribuisce al giudice il potere di fissare il termine per il deposito della motivazione quando la sentenza è pronunciata con riserva; nella causa il Tribunale aveva esercitato tale potere fissando 90 giorni.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre l'appello quando la motivazione della sentenza è riservata; rilevante per determinare la durata dell'eventuale termine di impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)
Dispone che il termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza; la Corte ha applicato questa norma computando la decorrenza dalla scadenza prorogata ai sensi dell'art. 172.
art. 172 cod. proc. pen., comma 3
il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo
La Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione al termine per il deposito della motivazione fissato dal giudice: essendo il 90° giorno una domenica, il termine si è prorogato automaticamente al lunedì successivo, da cui ha poi ragionevolmente fatto decorrere il termine di 45 giorni per l'appello.
art. 172 cod. proc. pen., comma 4
Riferimento al principio generale di computo dei termini (decorso a giorni) che supporta la tesi maggioritaria secondo cui il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza; la Corte ha osservato che, comunque, il conteggio qui rende tempestiva l'impugnazione.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado fissa un termine per il deposito della motivazione e tale termine scade in giorno festivo o domenica, vale l'automatica proroga al primo giorno feriale successivo ex art. 172, comma 3 c.p.p.; il termine fissato per il deposito va quindi considerato prorogato per tutti gli effetti procedurali.
- Quando la motivazione è depositata nei termini fissati dal giudice, il termine speciale di 45 giorni per proporre appello (art. 585, comma 1, lett. c) decorre dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dal giudice (art. 585, comma 2, lett. c), tenendo conto di eventuali proroghe per festività.
- La tempestività di un'impugnazione spedita a mezzo raccomandata deve essere valutata con riferimento al giorno utile di decorrenza del termine: se la proroga dovuta a festività ha posticipato la decorrenza, un invio effettuato entro i termini così computati è tempestivo.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per tardività, il difensore deve verificare precisamente la decorrenza dei termini (inclusi effetti di festività e fissazione del termine per il deposito) e, se errata la valutazione del giudice, proporre ricorso per cassazione; la Corte ha orientamento favorevole a chi invoca corretta applicazione delle regole di computo a favore dell'appellante.
- Esiste una tesi maggioritaria che fa decorrere il termine per proporre impugnazione dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza; comunque, anche adottando questa nozione, se la scadenza è prorogata per festività l'impugnazione può risultare comunque tempestiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →