Cassazione Penale, Ordinanza n. 09025/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda un provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile un precedente gravame nel procedimento a carico dell'interessato. L'unico motivo dedotto in Cassazione contesta la correttezza della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, ma la Corte rileva che la censura è generica e indeterminata: non vengono indicati gli specifici elementi posti a base dell'impugnazione, né sono chiariti i rilievi contro la motivazione dell'ordinanza, che viene considerata logicamente corretta. Secondo la Corte, ciò impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente le doglianze e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo chiaro gli elementi posti a fondamento della censura; la mancata specificazione determina inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico e non consente di comprendere quali specifici passaggi della decisione si intendano censurare.
- La specificità del motivo ex art. 581 c.p.p. richiede che il ricorrente individui gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la doglianza, così da consentire al giudice dell'impugnazione un effettivo controllo.
- Se l'ordinanza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente e il ricorso non individua puntualmente le sue criticità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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