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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la violazione del divieto di accesso a determinate aree urbane imposto dal questore. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di secondo grado sarebbe stata carente nel rispondere alle doglianze difensive relative, da un lato, alla nullità per inefficacia del provvedimento questorile e, dall'altro, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, poiché non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati. In particolare, ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui il provvedimento del questore che impone il divieto di accesso alle aree urbane per un anno non è soggetto alla procedura di convalida giudiziaria prevista per altre misure analoghe, sicché non può essere dichiarato invalido o inefficace per tale ragione. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sull'assenza di elementi positivi o di speciale rilevanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 conv. in l. n. 48 del 2017

    articolo 10, secondo comma, della l. n. 48 del 2017

    Il provvedimento del questore che dispone il divieto di accesso alle aree urbane è disciplinato da questa norma e non è soggetto alla procedura di convalida giudiziaria prevista per altre misure.

  • art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401 del 1989

    disposizioni di cui all'articolo 6 della l. n. 401 del 1989, relative alla procedura di convalida davanti al giudice del cosiddetto "Daspo sportivo"

    La disciplina della convalida davanti al giudice richiamata per il DASPO sportivo non si applica al DASPO urbano esaminato nel caso di specie.

  • art. 13 d.l. n. 14 del 2017 conv. in l. n. 48 del 2017

    Viene richiamato come esempio di misura per la quale la legge prevede espressamente l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401 del 1989.

  • art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017 conv. in l. n. 48 del 2017

    Viene richiamato come ulteriore misura per la quale la legge prevede espressamente l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401 del 1989.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi sono generici o aspecifici e non si confrontano in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Un provvedimento questorile che impone il divieto di accesso a determinate aree urbane, previsto dalla normativa sul DASPO urbano, non richiede una convalida giudiziaria se la legge non la prevede espressamente e se la misura non incide sulla libertà personale.
  • La diversa disciplina legislativa tra DASPO sportivo e DASPO urbano consente di escludere l'estensione analogica della procedura di convalida prevista per il primo al secondo.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è più sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando il vizio non emerge dal provvedimento impugnato e si traduce in una critica meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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