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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2110/2023.

Giustizia amministrativa202500349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la sentenza oggetto di ottemperanza è stata compiutamente eseguita. Ritenuta la soccombenza virtuale dell'amministrazione resistente, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2110/2023, relativa all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso del giudizio, con nota del 20 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato che la pronuncia era stata integralmente eseguita.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata, nel caso concreto per l'avvenuta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della pronuncia passata in giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione della domanda.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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