Sentenza del 20/02/2020 n. 4411 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego telematico del nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta (€16.000 per 2009) previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, commi 280-283, rifiutato con la motivazione dell"esaurimento delle risorse finanziarie" in applicazione del D.L. 29 novembre 2008, n.185, art.29 che ha introdotto limiti di spesa e una procedura telematica di prenotazione basata sull"ordine cronologico di arrivo dei formulari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della E. s.p.a. Confermata la legittimità delle disposizioni che limitano la fruizione del credito d'imposta in presenza di risorse finite; dichiarate manifestamente infondate o inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale già esaminate dalla Corte costituzionale (sent. n.149/2017). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego ("esaurimento delle risorse finanziarie"), ammissibile il criterio cronologico e non invalida l'omessa indicazione del responsabile del procedimento per l'atto di diniego vincolato e gestito telematicamente. Per la novità della questione le spese sono compensate.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 280-283
Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (misura, limiti e indicazione in dichiarazione); costituisce la norma originaria che ha riconosciuto il diritto soggettivo al credito, ma la fruibilità può essere condizionata da successivi limiti di spesa
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 29
"I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie"
Ha richiamato il regime di monitoraggio e di limite degli oneri finanziari previsto dal D.L. n.138/2002 introducendo per il credito d'imposta il vincolo di utilizzazione entro la disponibilità delle risorse stanziate; dunque limita la fruibilità (non necessariamente estingue il diritto) e prevede procedura telematica con criterio cronologico per l'ammissione
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 5
Fornisce il principio generale secondo cui i crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti e che il diritto opera "fino all'esaurimento delle risorse": base normativa richiamata dal D.L. 185/2008
Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 61886 del 21 aprile 2009
Ha stabilito modalità e termini ("click day") per la presentazione telematica dei formulari per le attività di ricerca già avviate al 29/11/2008; rilevante ai fini della decorrenza e dell'ordine cronologico di ricezione
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 236
Incremento delle risorse stanziate per il credito d'imposta per il 2010 e 2011; elemento che ha mitigato l'effetto del primo stanziamento e che la Corte costituzionale ha valutato nel giudizio di legittimità
L. 7 agosto 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 3 e art. 7
Art.3 consacra il principio di non retroattività delle norme tributarie salvo espressa disposizione; la Corte ha ricordato che le norme tributarie non si applicano retroattivamente salvo che sia espressamente previsto. Lo Statuto fornisce criteri-guida ma non ha rango superiore alla legge ordinaria; art.7 (motivazione) non è stato ritenuto violato: il diniego motivato con "esaurimento delle risorse" è adeguato
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
Norma sulla annullabilità per vizi procedimentali; la Corte ha ritenuto che non opera per provvedimenti vincolati e gestiti telematicamente quando la violazione non incide sul diritto di difesa e il contenuto non poteva essere diverso
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 23, comma 7 (abrogazione commi L.296/2006)
Abrogazione successiva applicabile ratione temporis; menzionata per completezza cronologica ma non decisiva nel caso concreto
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 marzo 2011
Assegnò le ulteriori risorse a favore di soggetti che avevano inoltrato formulario ma non avevano ottenuto nulla-osta per esaurimento risorse, stabilendo limiti di utilizzo percentuali; elemento concreto che ha alleviato l'effetto del primo stanziamento insufficiente
Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2017
Ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il D.L. 185/2008, ritenendo che l'intervento retroattivo fosse giustificato da cause normative adeguate e rispettasse ragionevolezza/proporzionalità, nonché legittimo il criterio cronologico nel contesto operativo adottato
Massime di principio
- Un limite di spesa statale (stanziamento) può vincolare la fruibilità di un credito d'imposta: il legislatore può subordinare la possibilità di utilizzo delle agevolazioni all"esaurimento delle risorse stanziate senza necessariamente violare il diritto soggettivo riconosciuto in origine, purché esista una causa normativa adeguata e si rispetti il principio di ragionevolezza/proporzionalità
- L"introduzione di una procedura selettiva basata sull"ordine cronologico di arrivo delle domande è ammissibile per ripartire risorse scarse e non è in sé incostituzionale, soprattutto se la procedura è trasparente e gestita con modalità automatiche/telematiche
- Il diniego motivato con la formula "esaurimento delle risorse finanziarie" è di norma considerato adeguata motivazione quando la limitazione è effettiva e la procedura di ammissione è regolata e documentata
- La retroattività di norme tributarie è vietata salvo che sia espressamente prevista: tuttavia, il legislatore può incidere sulla fruibilità futura di benefici già riconosciuti se tale intervento è giustificato da interessi pubblici sopravvenuti e rispetta ragionevolezza e proporzionalità
- Lo Statuto del contribuente (L.212/2000) offre criteri interpretativi e garanzie procedurali ma non ha valore gerarchico superiore alla legge ordinaria; pertanto, una modifica legislativa espressa prevale salvo profili costituzionali non dimostrati
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità di un provvedimento di diniego vincolato, specialmente se l'atto è risultato dall"applicazione di una procedura automatizzata e l"errore non ha inciso sul diritto di difesa
- Il principio del legittimo affidamento può operare anche nei confronti di norme legislative, ma è bilanciabile con esigenze pubbliche gravi (es. crisi economica, vincoli di finanza pubblica) e con l"obbligo di rispetto dei parametri europei; non garantisce l"immutabilità assoluta delle norme agevolative
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