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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 06911/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il caso concerneva la determinazione della retribuzione dovuta durante i giorni di ferie per il personale navigante (pilota) e, in particolare, l'inclusione nell'elemento retributivo delle ferie dell'indennità di volo integrativa (IVO) e il riconoscimento di scatti di anzianità. L'opponente (Usai) contestava clausole del CCNL che escludevano l'IVO dal computo della retribuzione per ferie; chiedeva quindi l'ammissione al passivo delle somme corrispondenti alle differenze retributive per gli anni 2015-2016 e il riconoscimento di scatti di anzianità per il periodo indicato. L'amministrazione straordinaria di Alitalia impugnava il decreto che aveva ammesso l'opponente al passivo per €4.564,13 a titolo di IVO (anni 2015-2016) e €610,37 a titolo di scatti di anzianità, deducendo profili di illegittimità di diritto eurounitario e nazionale, vizi nella quantificazione (metodo di calcolo delle medie), omesso esame del cosiddetto meccanismo di perequazione e questioni sulla applicabilità temporale/retroattività del rinnovo del CCNL.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Alitalia. Ha confermato il ragionamento del Tribunale di Civitavecchia che ha ritenuto: a) l'IVO parte del "nucleo essenziale" della retribuzione del personale navigante e che le clausole collettive che escludono l'IVO dalla base di calcolo della retribuzione per il periodo minimo legale di ferie (quattro settimane) sono contrarie all'art.4 d.lgs. n.185/2005 inteso alla luce del diritto europeo e quindi nulle per quel periodo minimo; b) la necessità di valutare, in concreto, se l'esclusione di una componente retributiva abbia effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie (valutazione di merito in capo al giudice di primo grado); c) il metodo di quantificazione adottato dal CTU (calcolo dell'importo medio annuo dell'IVO dividendo il totale percepito nell'anno per il numero di giorni «utili» dell'anno, escludendo i giorni in cui non si applicano i criteri ordinari di retribuzione, come malattia, maternità, cassa integrazione ecc.) è conforme ai principi di diritto applicabili e può essere usato; d) quanto agli scatti di anzianità, la sospensione prevista dai verbali negoziali è cessata con il rinnovo del CCNL del 2.12.2021, evento sopravvenuto rispetto alla domanda iniziale, sicché il Tribunale ha correttamente ammesso al passivo il credito relativo agli scatti non contestati nei conteggi. Perciò il ricorso per cassazione è stato respinto e confermate le somme ammesse al passivo; la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE (art. 7)

    La Corte ha richiamato l'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'art.7 garantisce che durante le ferie la retribuzione mantenga condizioni paragonabili a quelle del periodo di lavoro, vietando prassi che possano dissuadere dalla fruizione delle ferie; tale principio impone al giudice nazionale una valutazione concreta dell'effetto dissuasivo di esclusioni retributive

  • Direttiva 2000/79/CE e Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo

    Normativa specifica per il personale di volo recepita dall'ordinamento nazionale che contribuisce a definire il perimetro della tutela delle ferie del personale navigante e l'esigenza che la retribuzione feriale non sia tale da indurre rinunce

  • D.lgs. 19 agosto 2005, n. 185 (art. 4)

    Interpretato alla luce del diritto europeo come norma imperativa che richiede, con riferimento al periodo minimo di ferie previsto dalla legge, il riconoscimento nella retribuzione feriale delle componenti retributive correlate all'esecuzione delle mansioni (nel caso, l'IVO), nullificando clausole collettive che escludono tali componenti per il periodo minimo

  • D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (art. 10 richiamato)

    Recepisce la disciplina europea sulle ferie; la Corte l'ha utilizzato nel quadro interpretativo per confermare la nozione europea di retribuzione per ferie e l'obbligo di tutela della fruizione efficace delle ferie

  • Costituzione (art. 36)

    Richiamata per il principio costituzionale della retribuzione equa e per la tutela del diritto al riposo retribuito, come riferimento costituzionale alla base dell'interpretazione delle norme europee e nazionali

  • Codice civile (art. 2697)

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione illegittima dell'onere della prova e che l'apprezzamento probatorio svolto dal Tribunale di merito non sia sindacabile in questa sede

  • Codice civile (art. 2110)

    Citando la disciplina in materia di trattamento economico, è stato oggetto di censura dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato correttamente i criteri di calcolo e le esenzioni dei periodi non ordinari nel computo delle medie

  • D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (artt. 22 e 24)

    Richiamati tra le norme che regolano assenze (es. maternità), la Corte ha condiviso l'impostazione del Tribunale che esclude tali periodi dal denominatore usato per calcolare la media annua dell'IVO, poiché in quei periodi non si applica la retribuzione ordinaria

  • CCNL Trasporto Aereo - Parte specifica Vettori (art. 10, art. 26, art. 23 e tabelle IVO)

    Le clausole collettive che escludevano l'IVO dalla base di calcolo delle ferie sono state esaminate: per il periodo minimo legale di ferie (quattro settimane) l'esclusione è stata ritenuta contrastante con la normativa imperativa (art.4 d.lgs.185/2005) e quindi nulla; questioni inerenti la quantificazione e scaglioni orari sono state valutate dal CTU e confermate in merito

  • Norme in materia di amministrazione straordinaria / legge fallimentare (art. 99 legge fallimentare)

    Richiamate dalle parti in relazione ai limiti del rimedio in opposizione allo stato passivo; la Corte ha ritenuto corretto il percorso del Tribunale che ha ammesso il credito a seguito di fatto sopravvenuto (rinnovo CCNL) e non ha ravvisato violazioni formali nella procedura

Massime di principio

  • Per il personale la cui retribuzione comprende componenti variabili collegate all'effettivo svolgimento della prestazione (es. indennità di volo), le clausole collettive che escludono tali componenti dalla retribuzione per il periodo minimo di ferie legale possono essere dichiarate nulle quando contrastino con il diritto europeo che tutela il pieno godimento delle ferie.
  • La valutazione se l'esclusione di una voce retributiva abbia effetto 'dissuasivo' sulla fruizione delle ferie è una valutazione di merito che spetta al giudice nazionale; il giudice deve compiere un accertamento concreto, anche quantificando l'incidenza percentuale della componente esclusa sulla retribuzione.
  • Per determinare la componente variabile da includere nella retribuzione feriale il criterio pratico e accettato è il calcolo della media annua: totale percepito di quella voce nel periodo rappresentativo (es. anno solare) diviso per i giorni dell'anno che riflettono l'effettiva applicazione degli ordinari criteri retributivi, escludendo i giorni in cui la retribuzione ordinaria non è dovuta (malattia, maternità, cassa integrazione, ecc.).
  • I periodi di assenza nei quali non opera la retribuzione ordinaria (malattia, maternità, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale, ecc.) devono essere esclusi dal denominatore nella media annua della voce variabile, perché in tali giorni non è applicata la struttura retributiva ordinaria.
  • L'autonomia collettiva (art.39 Cost.) trova un limite quando le previsioni contrattuali confliggono con norme imperative nazionali o con obblighi derivanti dal diritto dell'Unione; il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno conformemente agli obblighi europei.
  • In procedimenti di opposizione allo stato passivo, fatti sopravvenuti (es. rinnovo contrattuale che fa venire meno una sospensione pattuita) possono essere valutati e comportare l'ammissione al passivo dei crediti, se dalle parti non risultino contestati i conteggi; il giudice può utilizzare consulenza tecnica in sede di quantificazione sulla base della documentazione prodotta.

Testo integrale

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