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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 06644/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte di Webuild contro la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente Giuseppe Gangemi (licenziamento intimato il 1° febbraio 2022). Il Tribunale aveva applicato la legge italiana al rapporto di lavoro (nonostante la prestazione fosse resa in Romania) e condannato la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (€ 122.638,32) e dell'indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali (€ 204.397,20). Webuild aveva anche proposto una domanda riconvenzionale per accertare una presunta sottrazione di somme (circa €197.000), rigettata in primo grado. In appello la decisione è stata confermata: la Corte d'Appello ha ritenuto che il contratto presentasse un collegamento più stretto con l'Italia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma I e che la contestazione disciplinare fosse tardiva. Webuild ha impugnato in Cassazione su tre motivi (compresa la censura sulla legge applicabile e sulla applicazione del CCNL), lamentando anche omissioni istruttorie; il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Webuild S.p.A., confermando la decisione della Corte d'Appello e, di conseguenza, l'illegittimità del licenziamento. È stata confermata l'applicazione della legge italiana al rapporto di lavoro sulla base del 'collegamento più stretto' (art. 8 Regolamento Roma I), con conseguente applicazione delle tutele italiane contro il licenziamento illegittimo e del CCNL Dirigenti Aziende Industriali nella misura in cui la sua disciplina era stata applicata di fatto (versamento contributi a PREVINDAI e FASI, parametri retributivi tipici, ecc.). La Corte ha inoltre ritenuto tardiva la contestazione disciplinare promossa solo nel gennaio 2022 rispetto a fatti noti alla società da tempo. La riconvenzionale di Webuild sulla presunta sottrazione di somme è stata rigettata per difetto di prova. Webuild è stata condannata alle spese di lite in favore del resistente (liquidate in complessivi €10.000,00 per compensi e €200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge).

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), art. 8

    "1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. ... 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. ... 3. ... 4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso, si applica la legge di quest'ultimo."

    La Corte ha applicato il criterio del "collegamento più stretto" per ritenere prevalente l'ordinamento italiano nonostante la prestazione materiale svolta in Romania. Ha valutato fattori quali lingua e luogo di redazione del contratto, versamenti contributivi italiani (PREVINDAI, FASI), richiamo al Codice Privacy italiano, parametri retributivi italiani, valuta di pagamento, e atto di licenziamento proveniente dalla sede italiana.

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), art. 35

    Richiamato come principio secondo cui il lavoratore non può essere privato della protezione assicurata da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente; tale principio ha impedito l'applicazione della clausola contrattuale che limitava l'indennizzo a 5 mensilità.

  • Convenzione di Roma del 1980 (art. 3 e ss., art. 6)

    Richiamata per i principi di diritto internazionale privato applicabili ai contratti di lavoro e per il principio che la scelta della legge non può privare il lavoratore delle garanzie previste dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta.

  • CCNL Dirigenti Aziende Industriali (compresi art. 19)

    La Corte ha ritenuto applicabile il CCNL non perché dotato di efficacia erga omnes, ma perché la disciplina è risultata applicata di fatto (versamenti ai fondi PREVINDAI e FASI, richiamo a istituti come TFR, tredicesima, ferie). Conseguentemente, le tutele e le indennità previste dal CCNL sono state riconosciute al dirigente.

  • D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy)

    Richiamato nel contratto come indice di collegamento con l'ordinamento italiano (richiamo esplicito alla normativa italiana sulla protezione dei dati).

  • Legge n. 297/1982 (TFR)

    Il richiamo al TFR nel contratto è stato considerato come elemento che indica collegamento con il sistema giuslavoristico italiano e con i relativi istituti retributivi.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 360 co.1 n.3 e n.5

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure basate su una riqualificazione dei fatti o su una mera rivalutazione probatoria e ha ricordato i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo se realmente discusso e non coperto dalla doppia conforme).

  • Codice di Procedura Civile, art. 348-ter commi 4 e 5 (cd. doppia conforme)

    Applicato per escludere il sindacato di Cassazione sui fatti quando la sentenza d'appello conferma integralmente la ricostruzione dei fatti del giudice di primo grado.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 2679, 2728, 2729

    Richiamati dalla ricorrente in relazione a presunte violazioni probatorie e iscrizione di prove; la Corte ha rigettato tali censure come inammissibili o come meri tentativi di rinnovata valutazione del materiale probatorio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti da questa norma (richiesta attestazione relevante ai fini delle spese di lite).

Massime di principio

  • In materia di contratti di lavoro transnazionali il criterio primario è quello previsto dall'art. 8 del Regolamento Roma I: occorre determinare la legge applicabile in base al luogo di svolgimento abituale della prestazione, o in mancanza la sede di assunzione, salvo che dall'insieme delle circostanze risulti un collegamento più stretto con altro Paese.
  • Il giudice deve valutare l'insieme delle circostanze (lingua e luogo di redazione del contratto, luogo di assunzione, previdenza/social security, parametri retributivi, valuta di pagamento, potere direttivo e luogo delle decisioni discipinarie) per stabilire il "collegamento più stretto"; prevale l'interpretazione favor laboris per tutelare il lavoratore.
  • La scelta contrattuale della legge applicabile non può privare il lavoratore delle garanzie previste dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta: clausole che prevedono tutele inferiori possono essere disapplicate.
  • L'applicazione "di fatto" di un CCNL (es. mediante versamenti a fondi integrativi tipici o richiamo di parametri nelle buste paga) può comportare l'applicazione della sua disciplina anche se non dichiarata erga omnes: la prova di tale applicazione materiale è rilevante e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La tempestività della contestazione disciplinare è essenziale: l'accertata conoscenza di fatti o procedimenti rilevanti da parte dell'azienda rende tardiva una contestazione avanzata dopo lungo tempo, con conseguente esclusione della legittimità del licenziamento per giusta causa se procedura e termini non rispettati.
  • In Cassazione il sindacato sui fatti è fortemente limitato: non è ammessa una nuova valutazione probatoria né la risistemazione dei fatti storici ove la Corte d'appello abbia resa conforme la ricostruzione del primo grado (principio della doppia conforme).
  • Le censure in cassazione devono essere formulate secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.: mescolare rimedi e chiedere di fatto la rivalutazione del materiale probatorio conduce all'inammissibilità.

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